GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Semplificazioni adempimenti), ha introdotto importanti modifiche in materia di mancata indicazione dei crediti di imposta in dichiarazione.

Disposizioni generali

Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Semplificazioni adempimenti), con oggetto “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, pubblicato in GU n.9 del 12 gennaio 2024, ha modificato la disciplina in materia di decadenza dal beneficio per omessa indicazione dei crediti di imposta in dichiarazione.

A tal riguardo l’art. 13 del menzionato decreto dispone quanto segue:

La mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio […]”.

In altre parole, in attuazione di quanto innanzi indicato, viene sancita l’esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata indicazione dei crediti di imposta nei modelli dichiarativi, allineando, pertanto, la disciplina all’indirizzo giurisprudenziale, come di fatto evidenziato nella Relazione Illustrativa allo Schema del Decreto Legislativo.

Crediti di imposta qualificati come aiuti di Stato

Per quanto riguarda i crediti di imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis il già menzionato articolo chiarisce inoltre quanto segue:

“[…] Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del medesimo regolamento”.

Pertanto, nel contesto della nuova disciplina illustrata, per questa tipologia di crediti di imposta permane l’obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini della fruizione legittima del beneficio, confermando quindi quanto disposto dal comma 2, art. 17 del Decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115, in base al quale:

Con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10, l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale”.

Decorrenza

La mancata decadenza dal beneficio per omessa indicazione dei crediti di imposta in dichiarazione trova applicazione a partire dall’anno di imposta 2023, come chiarito dall’art. 13 del d.lgs. n. 1/2024:

“[…] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022”.

In altre parole, a partire dal Modello Redditi 2024, la mancata indicazione dei crediti di imposta nel Quadro RU, destinato ad accogliere le informazioni dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, non comporterà più la decadenza dal beneficio.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG crediti di impostadecreto semplificazioni adempimenti

Stampa la pagina Stampa la pagina

Promozione licenza INTEGRATO GB 2024 gratuita