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Procedura di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Con il Dl 39/2024 è stato ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza per la presentazione dell’istanza è stata lo scorso 31 ottobre 2024.

Invece, chi aveva già presentato il modello di accesso e non aveva ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata poteva scegliere di revocare l’adesione entro il 30 settembre 2024.

INDICE

Procedura

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima.

Pertanto, con la procedura di riversamento spontaneo (articolo 5, commi da 7 a 12, decreto-legge 146/2021) possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 145/2013).

Possono beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che:

  1. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
  2. hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3, Dl 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, legge 145/2018
  3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
  4. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento. Nel caso in cui l’utilizzo in compensazione dei crediti sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, la procedura...

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