
Con la risposta ad interpello n. 149 del 9 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il contribuente in regime forfetario l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) comporta la cessazione dal regime a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sia verificato lo spostamento della residenza.
Rimane comunque confermata l’immediata fuoriuscita in caso di superamento della soglia di ricavi e compensi di € 100.000.
Disposizioni generali
Il regime forfetario disciplinato dall’art. 1 commi da 54 a 89, L. 190/2014, consente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, in possesso di specifici requisiti, l’adozione di una serie di semplificazioni in materia di IVA e di scritture contabili, insieme ad un regime di tassazione sostitutiva da applicare al reddito determinato secondo criteri forfetari.
Oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 54, della L. 190/2014 (limite ricavi e compensi ragguagliati ad anno inferiore ad € 85.000 e spese per personale e lavoro accessorio inferiore ad € 20.000), per poter accedere al regime forfetario è necessario verificare la presenza delle cause ostative di accesso indicate all’art.1, comma 57, della medesima Legge.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni