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Regime Forfettario 2023: Novità del regime forfetario

di GBsoftware | · aggiornato il · 19 min di lettura

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L’art. 1 co.54 – 57 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) prevede:

  • estensione del regime forfettario di cui all’art. 1 co.54 – 89 della L.23.12.2014 n.190, mediante l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica ed immediata dal citato regime forfettario nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro;

A decorrere dal 01.01.2023 entra in vigore il suddetto intervento della L.197/2022 e, dunque, la nuova soglia di ricavi e compensi del regime forfettario deve essere verificata ad inizio anno sulla base del risultato dell’anno precedente (anno di imposta 2022)

Estensione del regime forfettario

Il regime forfettario è applicabile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che contemporaneamente:

  • rispettano i requisiti di accesso e permanenza ai sensi dell’art. 1 54 della L.190/2014

Fino al 31.12.2022

  • Ricavi e compensi non superiori a 000 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
  • Sostenimento di determinate spese per lavoro di un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi

Dall’1.1.2023

  • Ricavi e compensi non superiori a 000 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
  • Sostenimento di determinate spese per lavoro di un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
  • non si trovano in condizioni ostative o di esclusione ai sensi dell’art. 1 57 della L. 190/2014

Limiti e ricavi

A seguito della modifica dell’art. 1 co. 54 lett. a) della L. 197/2022, che interviene esclusivamente rispetto al requisito relativo al limite di ricavi e compensi, l’accesso e la permanenza nel regime sono possibili per i soggetti che, nell’anno precedente, “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000”.

Fino al 31.12.2022 la soglia fissata era pari a 65.000,00 euro.

1. Ricavi e compensi rilevanti

Ai sensi degli artt. 54, 57 e 85 del TUIR, ai fini del computo del limite, rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o professione.

Nello specifico:

  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: tra i compensi rilevanti ai fini della predetta soglia, va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva;
  • per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali private (R.M. 7.96 n. 109/E): non costituisce parte del compenso a norma dell’art. 54 del TUIR il contributo integrativo;

Ai fini dell’accesso al regime forfetario, se nell’anno precedente è stato applicato il regime IVA ordinario con addebito dell’imposta in fattura, i ricavi e i compensi vanno assunti al netto di detta imposta.

2. Criteri di computo

Richiamando la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 9.6 e 10.4.2019 n. 9, § 2.2, la soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta.

A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

  • tenendo conto del nuovo valore di 000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di Per gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022 si applica il principio di competenze (eccezione)

Esempio:

Professionista che entro il 31.12.2022 ha percepito compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro. Il medesimo può accedere al regime forfetario, in quanto i compensi risultano essere superiori al limite di 65.000,00 euro, ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione in vigore dal 2023.

Ai fini del computo dei limiti, non rilevano i maggiori componenti positivi da “adeguamento” agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 (ex art. 1 co. 55 lett. a) della L. 190/2014).

Al netto di tale esclusione, alla formazione delle soglie di accesso al regime forfetario, concorre ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da operazioni realizzate con la Città del Vaticano e con San Marino (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 9.4).

2.1 Contemporaneo esercizio di più attività

Ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (ex art. 1 co. 55 lett. b) della L. 190/2014).

La circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 2.2. precisa che si assume esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali esercitate nel caso in cui sia esercitata un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR e una o più attività commerciali ad essa connesse.

2.2 Ragguaglio ad anno in caso di inizio attività

Nel caso di inizio di attività in corso d’anno la soglia di ricavi e compensi deve essere ragguagliata all’anno. ESEMPIO: Inizio della professione in data1.3.2023 – applicato regime forfettario. Vanno considerati i giorni dell’attività per l’anno 2023 (ovvero dal 1.3.2023 al 31.12.2023); pertanto...

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