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Le Associazioni riconosciute e le Fondazioni riconosciute sono delle organizzazioni che godono dell’importante peculiarità di operare in modo perfettamente autonomo rispetto ai loro membri, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista patrimoniale. Pertanto, esse sono soggette a diritti e obblighi propri, diversi e distinti da quelli relativi ai singoli soggetti partecipanti e, inoltre, il patrimonio dell’ente rispetto al patrimonio degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto è separato ed autonomo. Dunque, il riconoscimento della personalità giuridica alle Associazioni ed alle Fondazioni consente di attribuire ad esse l’autonomia patrimoniale perfetta e ciò comporta che i creditori dell’ente non possono pretendere i pagamenti delle proprie competenze dai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente. Le organizzazioni che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica sono definite “Organizzazioni Riconosciute”.

Nel nostro ordinamento le organizzazioni prive del riconoscimento della personalità giuridica, come le associazioni, le fondazioni e i comitati non riconosciuti, sono, comunque, soggetti di diritto; ciò comporta che sono dotati della capacità giuridica, cioè dell’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche, attive e passive e sono dotati anche della capacità di agire che le permette di compiere atti giuridici.

Normativa di riferimento

È interessante precisare che la Costituzione contempla la libertà di associazione, infatti, l’art. 18 Cost. prevede la libertà di associazione, che concretamente consiste nella possibilità per i privati di costituire e aderire ad enti, come le associazioni, le fondazioni e i comitati.:

Le Organizzazioni Riconosciute sono disciplinate dalle norme del Codice civile, in particolare:

  • art.14 sull’atto costitutivo di associazioni e fondazioni,
  • art.16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto,
  • art.18 sulla responsabilità degli amministratori,
  • art.20 sulla convocazione dell’assemblea, art. 21 sulla deliberazione, art. 22 sulla responsabilità degli amministratori,
  • art.24 sul recesso ed esclusione degli associati,
  • art.27 sull’estinzione della persona giuridica.

Occorre considerare anche il D.P.R. 361/2000 contenente il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”. In particolare, l’art. 1 del suddetto D.P.R. detta le regole per il riconoscimento della personalità giuridica. Tale D.P.R. ha abrogato l’art. 12 del codice civile.

È importante menzionare anche il Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017). La riforma del Terzo settore riguarda un insieme di norme che ha regolano ex novo il no profit e l’impresa sociale.

Differenza tra organizzazioni riconosciute e non riconosciute

Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica; possono essere dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute) oppure no (associazioni non riconosciute).  Gli elementi essenziali per creare un’associazione sono: la costituzione di un gruppo fondatore, l’atto costitutivo, con cui è creata l’organizzazione e lo statuto, contenente le regole di funzionamento.

Le fondazioni sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Sono dotate di personalità giuridica ma solo dopo il riconoscimento; in mancanza di riconoscimento la fondazione non possiede alcuna autonomia patrimoniale, nemmeno imperfetta, a differenza dell’associazione non riconosciuta. La fondazione è creata con l’atto di fondazione, cioè un atto unilaterale che si perfeziona con la volontà del suo autore, ossia il fondatore, e non necessita di accettazione.

La differenza fra organizzazioni riconosciute e organizzazioni non riconosciute:

  • riconosciute hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento,
  • non riconosciute non hanno chiesto, oppure lo hanno chiesto ma non ottenuto, il riconoscimento.

Per ottenere la personalità giuridica occorre formulare un’apposita domanda da depositare presso la Prefettura. Il riconoscimento della personalità giuridica comporta che l’ente sia titolare di un’autonomia patrimoniale perfetta e che i creditori sociali non possano aggredire il patrimonio dei singoli associati.

Sono associazioni non riconosciute i partiti e i sindacati.

Procedimento per ottenere il riconoscimento

Il DPR 361/2000 stabilisce le regole riguardanti il procedimento di riconoscimento. Le associazioni o le fondazioni o le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica attraverso il riconoscimento a cui segue l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 del citato DPR). Successivamente, i dati di questo registro convergeranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Di seguito è indicato l’iter per ottenere il riconoscimento:

  • la domanda, sottoscritta dal rappresentante dell’associazione, è presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente;
  • i richiedenti devono allegare alla domanda in oggetto la copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • la Prefettura rilascia una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda;
  • è obbligatorio che siano state soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo;
  • la consistenza del patrimonio deve essere comprovata da idonea documentazione allegata alla domanda; se l’associazione rientra negli enti del Terzo settore è richiesta la disponibilità di una somma liquida non inferiore a 15.000 euro (art. 22 c. 4 d. lgs. 117/2017);
  • entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all’iscrizione.

Nel caso in cui la Prefettura riconosca ragioni ostative all’iscrizione ovvero sia necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica alle parti nei successivi 30 giorni.

Il controllo esercitato dalla Prefettura, quindi, possiede duplice finalità:

  • verifica che lo scopo perseguito dall’associazione sia possibile e lecito,
  • accertata la consistenza del patrimonio.

Pertanto, il riconoscimento consta in un procedimento amministrativo soggetto a regole ben definite.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore ha previsto l’istituzione di un Registro unico nazionale (RUNTS) in cui devono confluire tutte le informazioni indicate nel Registro delle Persone giuridiche. In deroga a quanto previsto dal DPR 361/2000, le associazioni riconosciute, poiché enti del Terzo settore, ottengono la personalità giuridica tramite l’iscrizione in tale registro.

Inoltre, è stato pubblicato il decreto istitutivo del RUNTS (decreto 15.09.2020), operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma. “Oltre alle modalità di iscrizione, aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al Registro ad una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti”. 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG associazionifondazionipersonalità giuridica

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