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Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Semplificazioni adempimenti), ha introdotto alcune modifiche in materia di versamenti delle imposte e di liquidazione dell’IVA.

Disposizioni generali

Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Semplificazioni adempimenti), con oggetto “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, pubblicato in GU n.9 del 12 gennaio 2024, ha introdotto alcune modifiche rispetto:

  • ai versamenti delle imposte ed alle liquidazioni periodiche;
  • al limite di versamento minimo per l’imposta sul valore aggiunto e per le ritenute.

Novità in materia di versamenti delle imposte e liquidazioni periodiche

In base a quanto disposto dall’art. 20 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 in materia di “pagamenti rateali” di imposte e contributi:

  • Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto di imposte e contributi possono essere versate in rate mensili di pari importo con la maggiorazione di interessi di rateazione;
  • Il versamento delle rate deve terminare entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • L’opzione per la rateazione deve essere esercitata in sede di dichiarazione periodica;
  • Sono escluse dall’opzione le somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’IVA.
  • Il versamento rateale deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo per i contribuenti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.

Rispetto a tutto quanto sopra indicato interviene l’art. 8 del menzionato D. Lgs n. 1/2024 disponendo le seguenti modifiche:

  • Il termine di versamento delle rate passa dal mese di novembre al 16 di dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • Il versamento rateale deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo per tutti i contribuenti titolari e non di partita IVA.
  • Non è più necessario esercitare l’opzione per la rateazione in sede di dichiarazione periodica ma è sufficiente il comportamento concludente del contribuente.

Nuovo limite di versamento minimo per IVA e ritenute

L’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 100, con oggetto “Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto”, dispone rispetto a “Dichiarazioni e versamenti periodici” quanto segue:

  • Il contribuente determina entro il 16 di ciascun mese la differenza tra l’IVA esigibile sulle operazioni effettuate nel mese precedente e quella che risulta sugli acquisti di beni e servizi del medesimo periodo;
  • Entro lo stesso termine il contribuente è tenuto al versamento dell’importo a debito risultante dal calcolo precedente;
  • Se l’importo del dovuto non supera il limite di € 25,82 (corrispondenti alle vecchie 50.000 Lire) il versamento è dovuto insieme a quello del mese successivo.

Rispetto a quanto sopra indicato è intervenuto l’art. 9 del menzionato D. Lgs n. 1/2024 stabilendo le seguenti modifiche con effetto a partire dalle liquidazioni periodiche 2024:

  • Viene innalzato da € 25,82 ad € 100,00 il limite per il versamento minimo dell’IVA;
  • Viene introdotto l’obbligo di versamento in ogni caso della somma dovuta entro il 16 di dicembre dello stesso anno; pertanto, in caso di imposto dovuto inferiore ad € 100,00:
    • Per i contribuenti mensili i versamenti da gennaio a novembre dovranno essere comunque effettuati entro il 16 di dicembre;
    • Per i contribuenti trimestrali i versamenti del primo, secondo e terzo trimestre dovranno essere effettuati comunque entra la medesima scadenza.

La norma introduce inoltre modifiche in materia di ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per cui:

  • In caso di importo dovuto inferiore ad € 100,00 il versamento è dovuto insieme a quello del mese successivo e comunque entro il 16 di dicembre dello stesso anno;
  • Le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo.

I nuovi limiti indicati per le ritenute hanno effetto a partire dai compensi corrisposti da gennaio 2024.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG liquidazione ivaversamento imposte

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