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Rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente: dubbi interpretativi alla luce degli obblighi di tracciabilità

Il D.Lgs. 192 del 2024 ha profondamente mutato le disposizioni fiscali che regolano i redditi da lavoro autonomo. Il cambiamento ha riguardato tanto l’impianto di base, quanto aspetti più specifici.

Se con il primo aspetto si ha un passaggio da una un’impostazione che indentificava in modo puntuale il reddito da lavoro autonomo ad una omnicomprensiva, con l’altro si ha una piccola rivoluzione anche riguardo aspetti più specifici. Uno di essi è indubbiamente quello relativo alle spese di trasferta.

Normativa

Il nuovo articolo 54, comma 2 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192 del 2024, interviene sui rimborsi analitici, prevedendo che “Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di

(…) b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; (…)”

Inoltre, al comma 3, afferma che “Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”.
In sostanza, quindi, queste somme diventano non imponibili.

Il nuovo articolo 54-ter, al comma 1, afferma come “Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.”. Le eccezioni accennate riguardano casi regolati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In sostanza, in linea di massima, questi costi diventano non deducibili.

Si passa quindi, da un’impostazione del tipo “imponibili i rimborsi e deducibili i costi” ad una del tipo “non imponibili i rimborsi e non deducibili i costi”.

Novità

Gli ultimi giorni del 2024 non hanno portato solamente questa novità.

L’articolo 1, comma 81 e seguenti della Legge di bilancio 2025, interviene modificando il TUIR sotto numerosi aspetti, di fatto andando a subordinare la deducibilità fiscale delle spese di trasferta all’avvenuto pagamento delle stesse in modalità tracciabile. Infatti, il lavoratore autonomo potrà dedurre le spese per alberghi e ristoranti (ed anche quelle per i trasporti effettuati con servizi non di linea) oggetto di riaddebito analitico in capo al committente solo in presenza di pagamento tracciabile.

Il problema si pone se leggiamo questa ultima disposizione in prospettiva rispetto alla nuova formulazione della disciplina inerente ai redditi da lavoro autonomo.

Il “nuovo” art. 54-ter comma 1 del TUIR stabilisce infatti che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per lo svolgimento dell’incarico commissionatogli e riaddebitate analiticamente in capo al committente sono indeducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. Pertanto, allo stato delle cose, le spese sostenute direttamente dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente sarebbero comunque indeducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista che le ha sostenute, indipendentemente dalle modalità di pagamento.

È evidente quindi come le due norme siano sostanzialmente in contrasto, quasi che la Legge di Bilancio sia andata a modificare degli articoli del TUIR di fatto non più esistenti in quella forma.

Il tutto rappresenta un problema non trascurabile e che indubbiamente richiederà una qualche precisazione al fine di indicare la strada da intraprendere ai professionisti che si troveranno a dover gestire il riflesso fiscale di questi riaddebiti.

Dott. Stefano G.

TAG riaddebitirimborsi spese

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