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L’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

A causa di oggettive incertezze applicative, scaturite da alcune ambiguità delle disposizioni normative e da una prassi non sempre lineare e comunque non tempestiva, la norma si è resa necessaria.

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Premessa

La normativa di riferimento ha subito diverse proroghe per quanto riguarda i termini di riversamento e, da ultimo, con la legge di bilancio 2023 (l’art. 1 c. 271 L. 197/2022) si sono resi coerenti i termini per la (preventiva) comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate nella quale si devono fornire le evidenze per ogni periodo d’imposta (2015-2019) delle correzioni da cui scaturisce l’importo del bonus da riversare, senza sanzioni e senza interessi.

Per quanto riguarda l’attuazione di ciò è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987. Pertanto, onde aderire alla procedura occorre:

  • presentare il modello entro il 30.11.2023;
  • eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2023 (senza avvalersi della compensazione). Il riversamento può essere effettuato anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Credito d’imposta R&S: alcuni cenni

Con l’art. 3 DL 145/2013 è stato introdotto il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare solo in compensazione, per tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dunque 2015) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d’imposta è stato attribuito nella misura del 25% (50% in alcuni casi specificamente individuati dal c. 6-bis dell’art. 3) delle spese eleggibili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012, 2013 e 2014). Il credito d’imposta è stato riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di € 10.000.000 per ciascun beneficiario, a condizione che fossero state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000.

La procedura di riversamento senza sanzioni e interessi prevista dal citato art. 5 si riferisce al credito d’imposta di cui all’art. 3 DL 145/2013, illegittimamente utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021.

Ambito oggettivo

La norma in esame consente alle imprese di restituire il bonus illegittimamente utilizzato in compensazione senza sanzioni e senza interessi.

Alla sanatoria possono accedere le imprese che hanno commesso gli errori di seguito indicati.

1. Hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

L’ambito oggettivo della ricerca, in base all’esperienza e agli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, rientra tra le principali criticità di applicazione del bonus.

Gli investimenti intrapresi dalle imprese non sempre sono stati riconducibili all’ambito oggettivo del credito d’imposta; di fatti le spese sostenute devono essere riferite alle attività come indicate nel Decreto MISE del 27 maggio 2015.

Nello specifico si richiama l’art.3 co.4

[…] 4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e  utilizzo  delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  può trattarsi  anche  di  altre  attività  destinate  alla   definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attività   possono comprendere  l’elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. […]

Alla luce di quanto sopra scritto, le mere modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso (anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti) non si considerano attività di ricerca e...

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