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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023) del D.Lgs. 120/2023 che contiene disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40 abbiamo chiuso il cerchio in termini di riforma dello sport;

ovviamente siamo in attesa dei decreti attuativi alla riforma.

Contenuti

Ciò posto, per semplificare l’esposizione, si propone uno schema così da riassumere sia le tipologie contrattuali che i costi in vigore dal primo luglio:

TIPOLOGIE CONTRATTUALI CARATTERISTICHE
co.co.co. sportivi presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali
co.co.co. amm.vo gestionali Adempimenti giuslavoristici ordinari
partita IVA Consigliato regime forfetario
lavoratori dipendenti
Contributi e tassazione CO.CO.CO. P.IVA FORFETARIA
INPS(per i primi 5 anni) 12,5% 12,5%
CONTIBUTI MINORI 2,03% 1,23%
INAIL(solo per dipendenti) 0,9% ==
IRPEF(1) 23% 5%(2)
ADD.LE COMUNALE (dipende dal comune) Da 0.6 a 0.9 ==

(1) aliquote IRPEF 2023: fino28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%
sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro
(2) ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; aliquota 5% per i primi 5 anni; successivamente 15%

NO TAX AREA ED ESENZIONI:

INPS (1) esente fino € 5.000
CONTRIBUTI MINORI esente fino € 5.000
INAIL SOLO PER IDIPENDENTI
IRPEF (2) esente fino € 15.000
IRAP committente (2)

(1) dal 1 luglio si azzera la soglia anche se percepiti compensi fino al 30-06-23
(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023
(3) esente fino a € 85.000

co.co.co. inps, contributi minori e inail 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, trattenuti dai cedolini paga
p.iva contributi inps e contributi minori (no inail) a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi

Il Decreto Milleproroghe modifica l’art. 51 del d.lgs. 36/2021 e nello specifico stabilisce che: per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67 c.1 lett. m) del TUIR (d.p.r. 917/1986), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art.36 c.6 del d.lgs.36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di € 15.000,00.

Si ritiene che la franchigia ai fini della tassazione IRPEF di € 15.000,00 valga sull’anno 2023, tenendo presente tuttavia che il primo semestre è soggetto alla imposizione normativa di cui agli artt. 67/69 del T.U.I.R. la cui franchigia fiscale è pari a € 10.000,00, mentre al secondo semestre si applicano le disposizioni fiscali dell’art. 36 del d.lgs. 36/2021.

Facciamo alcuni esempi

  • lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre10.000,00 e nel secondo semestre € 5.000,00: nessuna tassazione IRPEF e previdenziale;
  • lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: avremo come imponibile fiscale e previdenziale 5.000 euro;
  • lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre € 13.000,00 e nel secondo semestre € 2.000,00: nel primo semestre è soggetto al trattamento fiscale dell’art. 67 e dell’art. 69 del T.U.I.R., si avrà quindi una tassazione a titolo di imposta della somma di € 3.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00); nessuna tassazione per la somma di € 2.000,00 percepita nel secondo semestre;
  • lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre15.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: nel primo semestre la somma di € 5.000,00 (eccedente la franchigia di € 10.000,00) è soggetta a tassazione a titolo di imposta artt. 67 e 69 del T.U.I.R.; la somma percepita nel secondo semestre è soggetta ad irpef parzialmente, 5.000 euro, mentre è imponibile previdenzialmente per euro 5.000.

 

Dott. Fabio Vincitorio

TAG lavoratori sportiviprevenzionetrattamento tributario

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