L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Il Contribuente attraverso l’istituto della rottamazione quater ha la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Premessa
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art.27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Il contribuente, al fine di beneficiare dello sgravio sopra descritto, deve presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 30.4.2023 con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate per la Riscossione.
Il carico potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 oppure, dilazionando in 18 rate secondo le seguenti scadenze:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
Benefici
Il beneficio per il Contribuente che aderisce all’istituto della definizione agevolata, consiste nello sgravio:
- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitorenon onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.
Ambito soggettivo: chi può presentare la richiesta
La definizione agevolata può essere richiesta dai debitori:
- che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sonodecaduti per non aver pagato le rate;
- che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non averpagato le rate;
- che hanno in corso rate relative al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, i quali possono quindiomettere il pagamento delle rate e presentare la nuova domanda entro il 30.4.2023.
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