Il controllo costante del rischio è uno degli elementi che distingue l’adeguata verifica dalla semplice identificazione del cliente, e consiste nell’esaminare il comportamento del cliente della sua attività anche successivamente al completamento dell’attività di adeguata verifica:
«Gli obblighi di adeguata verifica si attuano attraverso: [..]; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività» Articolo 18, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2007.
Controllo costante del rischio nel corso del rapporto continuativo
Come sottolineato nelle Linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (p. 49), la procedura di controllo costante si applica alle prestazioni professionali continuative, non essendo ovviamente configurabile nelle operazioni ad esecuzione immediata.
Il controllo costante nel corso del rapporto, oltre che rappresentare un obbligo di legge, consente di mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente provvedendo, nel caso, all’aggiornamento del fascicolo e di rilevare incongruenze tali da suggerire l’effettuazione di nuovi approfondimenti con l’adozione, nel caso, di misure rafforzate di adeguata verifica, ovvero con l’effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta, all’astensione dall’effettuazione dell’operazione o alla chiusura del rapporto.
Il controllo costante si esercita attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere che alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l’acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell’identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell’accertamento della natura e dello scopo del rapporto o dell’operazione.
I professionisti stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell’aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche.
Tale pianificazione può utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell’acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di persona politicamente esposta), ovvero dell’inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali di cui al decreto legislativo n. 109/2007, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).
L’aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l’adeguata verifica precedentemente acquisite.
Il controllo costante della clientela, avente ad oggetto l’operatività complessiva del cliente, si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche con riferimento, se necessario in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività professionale.
Il soggetto obbligato verifica:
- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all’atto del conferimento dell’incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell’incarico stesso;
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