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L’Imposta municipale propria è versata in due quote annuali tale imposta è dovuta proporzionalmente alla percentuale e ai mesi dell’anno di possesso.

Per 2023 slitta, al 18 dicembre 2023, il termine per pagare la seconda rata, con l’eventuale conguaglio, dell’Imu dovuta per l’anno 2023.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.72 Saldo IMU” su Spreaker.

IMU dovuta

L’Imu è dovuta per il possesso di:

  • fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (e assimilate) e loro pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli)
  • aree fabbricabili
  • terreni agricoli.

Di regola, il tributo è pagato dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti al versamento dell’imposta, inoltre: il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, e il locatario per i fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. Non è soggetto al versamento dell’Imu, invece, per l’occupante dell’immobile.

Le aliquote dell’imposta sono stabilite dai Comuni, infatti la normativa stabilisce delle misure di tassazione per ogni tipologia di immobile. I Comuni sono però liberi di applicare, entro determinati limiti, le aliquote più alte o più basse approvate con delibere comunicate e pubblicate obbligatoriamente sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno. Le delibere sono consultabili, per Comune o area geografica, nella sezione dedicata del sito del Mef, in caso di mancata pubblicazione nei termini restano in vigore le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente. Quest’ultima regola cambierà dal 2025 (e non più dal 2024 in seguito alla proroga prevista dal decreto “Milleproroghe”), da quando, cioè, entreranno in vigore le disposizione previste dal Dm 7 luglio 2023, che individua, come previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 756 e 757), i beni per quali gli enti locali potranno applicare aliquote diversificate e delinea le modalità di elaborazione e trasmissione dell’apposito prospetto al dipartimento delle Finanze. Con il nuovo sistema, in mancanza della pubblicazione delle aliquote deliberate da Comuni, saranno applicate le percentuali standard fissate per legge e non più quelle dall’anno precedente

L’ammontare dell’imposta dovuta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore del bene stesso, l’aliquota fissata per la tipologia di immobile

Esenzione IMU

Conviene verificare se il bene in questione non rientri tra le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina e cioè tra gli immobili:

  • appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
  • con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973)
  • destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze
  • di proprietà della Santa sede e nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano
  • appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
  • posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.

Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
  • situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993
  • situatati nei comuni delle isole minori dell’ allegato A alla legge n. 448/2001
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa costruttrice.
Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.

Da quest’anno, come previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 81, legge n. 197/2022), l’imposta municipale propria non è più dovuta per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria e ne sia stato informato il comune competente secondo le modalità da stabilire con un decreto Mef.
Restano esenti, inoltre, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023: i fabbricati situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia; nelle zone delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessate dal sisma del 2012; nelle località delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Non è stata prorogata per il 2023 l’esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e neppure quella per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi pertanto i proprietari di queste tipologie di immobili sono tenuti a versare l’IMU.

Riduzioni di imposta

L’imposta municipale è applicata in misura ridotta, invece, tra l’altro, per:

  • le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori a utilizzazione agrosilvo-pastorale. L’agevolazione consiste nell’esenzione per il soggetto passivo, che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e nella tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (risoluzione n. 2/Df del 10 marzo 2020)
  • i fabbricati di interesse storico o artistico, la cui base imponibile è ridotta del 50 per cento
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento
  • le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, in tal caso e a determinate condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% fatta eccezione per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • le abitazioni locate a canone concordato. In tal caso l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

Versamento dell’imposta

Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa.

In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

Il versamento deve essere effettuato per mezzo del modello F24, compilato nella sezione Enti locali, o modello F24 semplificato indicando:

  • codice catastale del Comune nel quale sono ubicati gli immobili;
  • codice tributo;
  • barrare la casella “acconto”;
  • numero degli immobili oggetto di versamento; anno di riferimento;
  • importo a debito da versare.

I debiti IMU possono essere compensati con eventuali crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per i non titolari di partita IVA, e dalla dichiarazione dei redditi o altre dichiarazioni, per i titolari di partita IVA.

Ogni Comune ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto o non sono effettuati rimborsi. In mancanza di delibera, l’importo minimo è fissato ex legge in € 12.

In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1992.

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