GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal D. Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore) vi è l’introduzione dell’obbligo di un bilancio per  tutti gli enti che intendono qualificarsi come Enti del terzo settore (ETS). Tutti gli enti dovranno adeguare propria struttura amministrativa e contabile rivolgendola verso il rispetto degli obblighi di trasparenza e “accountability”, riconducibili alla necessità di redigere, approvare e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore un bilancio.

Prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore gli enti non profit elaboravano un documento di sintesi periodica relativo alle attività svolte, le nuove norme implicano un passaggio, anche di tipo culturale. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato nel mese di aprile 2019 la prima versione della Circolare intitolata “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”, nella quale sono contenuti approfondimenti in merito anche agli aspetti di bilancio e contabili della riforma.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.87 Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore” su Spreaker.

Quali schemi adottare

L’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 disciplina gli aspetti “civilistici” in materia di scritture contabili e di bilanci, anche se definisce gli obblighi di “bilancio” e non anche di quelli contabili, che sono  demandati all’art. 87.

L’art. 87 del cts disciplina l’ambito tributario, oltre che  le valutazioni utili per decisioni di impostazione contabile che gli ETS devono assumere; inoltre dispone in merito alla “tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore,

Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro deve essere formato da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale;
  • relazione di missione

Lo stato patrimoniale espone tradizionalmente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’entità rappresentata alla data di chiusura dell’esercizio. Il rendiconto gestionale – prospetto opportunamente corretto nella terminologia dal d.lgs. 108/2018, con le modifiche già auspicate da questo Consiglio nazionale – presenta i componenti positivi e negativi di competenza dell’esercizio. La relazione di missione è destinata a illustrare “le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie” (art. 13, co. 1, CTS). Si evidenzia che il co. 6 dell’art. 13 richiede all’organo di amministrazione di “documentare” il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6: › nella relazione di missione per gli ETS che predispongono il bilancio in forma “ordinaria”; › come annotazione al bilancio per gli ETS piccoli che redigono il bilancio forma semplificata, quindi senza relazione di missione; o › nella “nota integrativa” per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, che quindi presentano il proprio secondo le previsioni adottate dalle società di capitali. del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative

In deroga al principio generale indicato nell’art.13 del CTS  è necessario considerare che:

  • se un ETS esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa deve tenere le scritture contabili di cui all’art. 2414 C.C. e deve redigere e depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter C.C.;
  • per gli ETS in forma di “impresa sociale” ai sensi dell’art. 9 del Lgs. 112/2017 devono sempre essere tenuti il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice Civile applicabili e deve essere redatto e depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile, in quanto compatibili.

L’obbligo di redazione di un bilancio deve essere rispettato da tutti gli enti che aspirano a qualificarsi come ETS indipendentemente dalla circostanza che si qualifichino (ai sensi dell’art. 79 del Codice) quali “non commerciali” o “commerciali”.

L’art. 87, c. 6 del Codice prevede che per gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, non concorrenti alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 79, c. 4, lett. a) del Codice, nel bilancio deve essere inserito uno specifico rendiconto, redatto ai sensi del c. 3 dell’art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 600/1973, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Il bilancio, sia in forma semplificata sia ordinaria, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore (D.M. 5.03.2020).

La relazione di missione

Il documento che la norma identifica come “relazione di missione”, con riferimento ai bilanci degli enti con proventi superiori a € 220.000 sarà, probabilmente, simile ad una nota integrativa integrato con ulteriori informazioni qualitative concernenti, ad esempio:

  • la ”mission” dell’ente;
  • le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice;
  • altre indicazioni determinate dal particolare status di ETS.

Nella relazione di missione o in un’apposita annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa, l’organo di amministrazione dell’ETS deve documentare, per espressa previsione del c. 6 dell’art. 13 del Codice, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del Cts L’organo di amministrazione deve evidenziare il criterio scelto per il rispetto della secondarietà. Questo deve anche dare evidenza del rispetto del carattere strumentale e secondario delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Adempimenti del bilancio

L’art. 14, co. 1, del CTS dispone che gli ETS “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”, debbano:

  1. depositare il bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
  2. pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet. Lo stesso comma dispone poi che il bilancio sociale debba essere “redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.”

Il bilancio deve essere depositato entro il 30.06 dell’anno successivo

  • Per ETS commerciali iscritti nel Registro delle Imprese: nel registro imprese
  • Per ETS non commerciali non iscritti nel Registro delle: nel RUNTS

TAG ETSschemi di bilancio

Promozione licenza INTEGRATO GB 2024 gratuita