GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Le Zone Economiche Speciali (ZES), in Italia, sono state istituite nel 2017, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l’insediamento di nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e doganali.

Il percorso attuativo delle ZES è stato così complesso da renderle completamente operative solo tra il 2021 e 2022, vedendo, infatti, solo nell’estate del 2022 l’apertura dello “sportello unico digitale” (SUD).

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.88 Le Zone Economiche Speciali” su Spreaker.

Zone Economiche Speciali

Dal 1° gennaio 2024, è stata istituita una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che ha sostituito le precedenti otto ZES.

ricordiamo che dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica riguardanti progetti di investimento localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto -legge n. 124 del 2023.

Gli investimenti nelle Zone economiche speciali seppur in solo due anni di effettiva operatività, hanno comportato un significativo impatto economico. Un’analisi sull’efficacia delle ZES quale strumento di attrattività per gli investimenti nel Mezzogiorno che ha delineato ipotesi che se tutte le ZES avessero performato come quelle della Campania e della Calabria, si genererebbe un effetto positivo anche su tutta l’economia nazionale, direttamente e indirettamente.

Requisiti soggettivi

Possono accedere al credito d’imposta, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, tutte le imprese, operative o stabilite nella singola ZES, nell’acquisizione dei beni strumentali indicati all’articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree assistite di:

  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria:

  • Siderurgica
  • Carbonifera e della lignite
  • Trasporti

Esclusi anche i settori:

  • Magazzino
  • Supporto ai trasporti e delle relative strutture
  • Produzione, stoccaggio, distribuzione di energie e infrastrutture energetiche
  • Banda larga
  • Creditizio, Finanziario e assicurativo.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si deve tenere conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta

Inoltre, secondo l’articolo 2, punto 18  del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014,  l’agevolazione non si applica:

  • alle imprese in Stato di liquidazione
  • alle imprese in Scioglimento
  • alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, regolamento (UE) n. 651/2014.

Requisiti oggettivi

  • Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale definito dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 661/2014 riguardano: acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantante nel territorio;
  • acquisto terreni;
  • acquisizione, realizzazione o ampliamento immobili strumentali gli

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati dal 01 gennaio al 15 novembre 2024 ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
  • l’investimento minimo dell’investimento è pari a euro 200 mila e l’importo massimo è pari a euro 100 milioni.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
  • entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Agevolazione prevista

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è differenziato per Regioni, dimensioni d’impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella tabella seguente:

Piccole imprese con investimenti

ammissibili fino a 50 milioni di euro

Medie imprese con investimenti

ammissibili fino a 50 milioni di

euro

Grandi imprese o PMI con

investimenti ammissibili oltre 50

milioni di euro

Calabria 60% 50% 40%
Campania 60% 50% 40%
Puglia 60% 50% 40%
Puglia (territori Fondo transizione giusta) 70% 60% 50%
Sicilia 60% 50% 40%
Basilicata 60% 50% 40%
Molise 50% 40% 30%
Sardegna 50% 40% 30%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta) 60% 50% 40%
Abruzzo (zone assistite) 35% 25% 15%

Per rilanciare l’occupazione nella ZES per il Mezzogiorno, il decreto Coesione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo totale per i datori di lavoro del settore privato che assumono, con contratto a tempo indeterminato, soggetti che abbiano compiuto 35 anni di età e che risultino disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione, pari a 650 euro per la durata di 24 mesi, spetta per le assunzioni effettuate nel periodo ricompreso tra il 1°settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è, invece, compatibile con la maxi deduzione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

Adempimenti

Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono  di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni, se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Entro il predetto periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle domande è possibile:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Le imprese beneficiarie devono inoltre mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici.

Cumulabilità

Il credito in parola è cumulabile, inter alia, con altri aiuti di Stato, anche in “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (art. 16, c. 1 e ss., D.L. n. 124/2023).

In altri termini, dunque, per espressa previsione normativa, detto credito potrà essere pienamente cumulato sia con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 che con altri aiuti di Stato a condizione che, in ogni caso, tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

I controlli

Il Decreto Attuativo introduce alcune disposizioni in relazione alle attività di accertamento e controllo anche volte ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato. In particolare, il Decreto Attuativo prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di accertamento e controllo sancite dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per il recupero del credito d’imposta indebito, l’Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all’art. 38-bis, del d.P.R. n. 600/1973.

È altresì prevista la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di richiedere il supporto della Struttura di missione ZES ai fini accertativi: previsione rilevante soprattutto nel caso di contestazioni basate su valutazioni caratterizzate da un elevato grado di tecnicismo.

TAG podcast commercialistizeszone economiche speciali