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L’argomento che affronteremo in questo articolo si riferisce all’ istituto della certificazione dei contratti ed è proprio il D.Lgs. 36/2021 che all’articolo 25, comma 3, fa un rinvio diretto a detto istituto.

Uno degli scopi principali è quello di evitare per quanto possibile un eventuale contenzioso con le autorità competenti.

Articolo 25, comma 3, D.lgs. 36/2021

Il D.lgs. 36/2021 all’articolo 25, comma 3, fa un rinvio a tale istituto, che prevede:

“Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. 276/2003, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 81/20215. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Se un ente sportivo intende certificare un contratto co.co.co, facendo riferimento alla Circolare N. 48 del 15 dicembre 2004 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, deve inevitabilmente considerare una serie di indici, quali: inerenza tra la prestazione lavorativa del collaboratore e il contenuto del contratto da certificare, congruità del corrispettivo rispetto alla mansione svolta, l’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa, il possesso delle competenze ritenute idonee per l’espletamento della mansione e la verifica, nel caso ci fosse stato un rapporto precedente, della giusta motivazione che ha portato ad una rettifica dell’ inquadramento contrattuale scongiurando ogni ipotesi di elusione.

A onor del vero, la stessa presunzione del carattere autonomo introdotta (24 ore settimanali) dal decreto correttivo, va a rafforzare la posizione del lavoratore qualora rispetti detti paletti spostando così l’onere della prova a carico delle autorità ispettive che dovranno dimostrare la presenza degli indici alla base della loro contestazione.

Diversamente invece, l’eventuale sforamento non implicherebbe tout court un rapporto di tipo subordinato bensì farebbe cadere la presunzione e con essa l’onere della prova che questa volta risulterebbe a carico del datore di lavoro; in questo ultimo caso è consigliabile applicare l’istituto della certificazione dei contratti.

Ricordiamo inoltre che non sono lavoratori sportivi le attività di receptionist, custodi, manutentori e amministrativo gestionale.

Per quanto riguarda i contratti con i volontari, non credo si possano certificare in quanto viene meno la prestazione lavorativa retribuita, pur tuttavia in passato amministratori di società hanno provveduto alla certificazione dell’assenza di subordinazione così da proteggersi da ogni contestazione.

Linee guida per la certificazione dei contratti: D.Lgs.276/ 2003 art. 76

La procedura  di  certificazione  è  volontaria  e  consegue obbligatoriamente  a  una  istanza  scritta  comune  delle  parti del contratto di lavoro. Secondo il D. Lgs.276/ 2003 art. 76,  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione  dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

  • a) gli enti bilaterali;
  • b) le Direzioni  provinciali  del lavoro e le province;
  • c) le università  pubbliche  e private;
    • c-bis) il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali;
    • c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza.

Le procedure di certificazione  sono determinate all’atto di costituzione  delle  commissioni  di certificazione e si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)   l’inizio   del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a  inoltrare  la comunicazione  alle  autorità  pubbliche  nei  confronti delle quali l’atto   di  certificazione  è  destinato  a  produrre  effetti.  Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
  • b)  il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
  • c)  l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;
  • d)  l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. I contratti certificati   devono   essere   conservati   presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni.

I prezzi della certificazione proposti dalle commissioni possono andare da 250/300 euro per la certificazione di ciascun contratto di lavoro fino a 400 euro per la certificazione relativa ai contratti di appalto e regolamenti interni delle cooperative.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG certificazione dei contrattilavoro sportivo

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