L’argomento che affronteremo in questo articolo si riferisce all’ istituto della certificazione dei contratti ed è proprio il D.Lgs. 36/2021 che all’articolo 25, comma 3, fa un rinvio diretto a detto istituto.
Uno degli scopi principali è quello di evitare per quanto possibile un eventuale contenzioso con le autorità competenti.
Articolo 25, comma 3, D.lgs. 36/2021
Il D.lgs. 36/2021 all’articolo 25, comma 3, fa un rinvio a tale istituto, che prevede:
“Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. 276/2003, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 81/20215. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
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