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Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

 N° doc. 33415 – aggiornato il 26/06/2015

 

Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative

Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d’imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

Circolare 95 del 31.10.01

OGGETTO Agevolazioni fiscali a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lettera f) e legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 29.

L’art. 8, comma10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella sua originaria formulazione, ha previsto, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche, la “concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale”, con decorrenza dal 1 gennaio 1999. L’art. 4, comma 4-bis, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, ha aumentato l’agevolazione di 30 lire per ogni chilowattora di calore fornito, per il periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000. Il successivo comma 4-ter ha previsto che “i beneficiari dell’agevolazione – di cui all’art. 4, comma 10, lettera f), della legge 448/98 – sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell’autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’agevolazione prevede che il gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energia all’utente finale, che e’ il vero destinatario del vantaggio economico connesso all’agevolazione, beneficiando di un credito d’imposta. Considerata l’espressione “utente finale” contenuta nella norma, si ritiene che l’agevolazione spetti solo al soggetto destinatario dell’ultima transazione, con la quale l’energia è destinata al consumo. Il fornitore che effettua l’ultima transazione a favore dell’utente finale applicherà l’agevolazione beneficiando del credito d’imposta.

Il trattamento tributario dell’agevolazione, è il seguente: – ai fini IVA, il fornitore dell’energia dovrà indicare in fattura l’imponibile relativo alla fornitura dell’energia, determinato sulla base delle tariffe normalmente applicate. L’importo dell’agevolazione, nella misura prevista dalla legge, sarà traslato sul prezzo di cessione scomputandolo dal totale della fattura, e costituirà il credito d’imposta spettante al fornitore.

Per il fornitore, l’imponibile relativo alla fornitura di energia, determinato sulla base delle tariffe normalmente applicate, concorrerà per l’intero importo alla determinazione del reddito imponibile. Di conseguenza, il credito d’imposta non concorrerà alla determinazione del reddito in quanto rappresenta un vero e proprio credito nei confronti dell’erario a fronte della riduzione di prezzo praticata in fattura. Per l’utente finale titolare di reddito d’impresa, l’agevolazione, qualificabile come contributo in conto esercizio, costituisce ricavo ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso in cui l’utente finale sia un lavoratore autonomo, l’agevolazione non costituisce compenso, ma il costo della fornitura e’ deducibile nei limiti della spesa sostenuta, e quindi nei limiti dell’importo, al netto dell’agevolazione, effettivamente rimasto a carico del contribuente

IN CONTABILITA’ GB

Utilizzando questa causale Iva nella gestione delle fatture l’imponibile assoggettato non modifica il totale fattura ma il netto da riscuotere. Il valore andrà a diminuire l’importo da riscuotere trasformandosi in credito d’imposta.
Nella registrazione in prima nota della fattura il valore indicato per l’aliquota 8C10 – ART.8 comma 10 let. C LEGGE 448/98 sarà imputato al conto 42076 – Crediti d’imposta agev.trib.
Il totale da riscuotere sarà la differenza tra il totale fattura e l’importo della voce crediti d’imposta agev.trib.

Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.

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