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Art. 2 – Presupposto dell imposta (D.Lgs. 446/97)

di GBsoftware | · aggiornato il · 1 min di lettura

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Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
In vigore dal 26 maggio 1998
Modificato da: Decreto legislativo del 10/04/1998 n. 137 Articolo 1

Articolo 2 – Presupposto dell’imposta

1.Presupposto dell’imposta e’ l’esercizio abituale di una attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi. L’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Articolo aggiornato al 13/10/2011

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