
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
L’art. 1, commi 386-400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha istituito in via sperimentale l’indennità straordinaria di continuità reddituale ISCRO per il triennio 2021 – 2023. Più di recente la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha riconosciuto la misura a regime.
Disposizioni generali
L’art. 1, commi 386-400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha istituito in via sperimentale l’indennità straordinaria di continuità reddituale ISCRO per il triennio 2021 – 2023. Più di recente la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha riconosciuto a regime la misura disponendo quanto segue all’art. 1 comma 142:
“Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L’ISCRO è erogata dall’INPS.”.
A tal riguardo e con lo scopo di fornire chiarimenti ed istruzioni rispetto all’agevolazione, è intervenuta l’Inps con la Circolare 23 luglio 2024, n. 84 di cui si analizzano di seguito le principali disposizioni.
Soggetti interessati
Possono presentare domanda di ISCRO i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, come indicato dal comma 143 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024:
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