Abstract
Con l’ordinanza n. 23873 del 22 luglio 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna sul regime impositivo dei trust, affermando il principio della piena neutralità fiscale (ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni) della retrocessione dei beni al disponente a seguito dello scioglimento anticipato del vincolo segregativo. Riconducendo la tassazione indiretta al criterio dell’effettivo arricchimento e della capacità contributiva (art. 53 Cost.), il Collegio chiarisce che la semplice segregazione patrimoniale e la successiva riespansione del diritto del disponente non costituiscono trasferimenti di ricchezza autonomamente imponibili. L’articolo analizza la decisione alla luce della giurisprudenza di legittimità e del rinnovato quadro normativo (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024), evidenziando come il prelievo fiscale sia giustificato soltanto di fronte a un’attribuzione finale e stabile a favore di un beneficiario terzo.
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