
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3346/2026 ha affermato il principio di diritto secondo cui non possono essere oggetto di rimborso le sanzioni versate in occasione del ravvedimento operoso. Ciò in quanto la mancanza di colpevolezza ex articolo 5 del D.Lgs. n. 472/1997 e la causa esonerativa ex articolo 10 della L. n. 212/2000, su cui era basata l’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente, rilevano e possono essere invocate dal contribuente nel solo caso di sanzioni inflitte dall’Amministrazione finanziaria, ma non anche quando il pagamento della sanzione avviene in maniera spontanea.
Sono invece rimborsabili le imposte e gli interessi, poiché il versamento dell’imposta non rientra nella dichiarazione di volontà che ha determinato la scelta di avvalersi del ravvedimento operoso per abbattere le sanzioni, ma costituisce una mera dichiarazione di scienza, come tale modificabile.
Premessa
L’istituto del ravvedimento operoso rappresenta uno strumento deflativo del contenzioso tributario, infatti il contribuente può regolarizzare le violazioni commesse beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative di natura tributaria, a condizione che l’illecito non sia stata già constatato e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamenti delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
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