
Abstract
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27908 del 2026 stabilisce che, in materia di rottamazione-ter, il pagamento della prima rata e l’assenza di un tempestivo diniego dell’Amministrazione finanziaria determinano l’estinzione del giudizio tributario pendente. Tale pronuncia chiarisce che l’effetto estintivo è di natura meramente processuale e non comporta l’estinzione sostanziale del debito tributario né forma un giudicato sulla pretesa fiscale. Di conseguenza, l’eventuale mancato pagamento delle rate successive non riapre il contenzioso, ma produce i suoi effetti esclusivamente sul piano della riscossione e sulla conservazione dei benefici agevolati.
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