
Abstract
L’ordinanza n. 27348/2026 della Corte di cassazione stabilisce che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta l’automatica decadenza dal credito maturato, in virtù del principio dell’imposta neutrale. Tuttavia, mentre il controllo automatizzato dell’Amministrazione finanziaria resta legittimo in presenza di omissioni formali, spetta interamente al contribuente l’onere di provare in sede giudiziale l’esistenza, la consistenza e l’inerenza dei requisiti sostanziali del credito attraverso adeguata documentazione probatoria, che non può esaurirsi nella mera indicazione dell’eccedenza nella dichiarazione dell’anno successivo. Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello per mancato accertamento dell’onere della prova e rinviato la causa per un nuovo esame di merito.
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