
Con due FAQ del 30 giugno 2026 nella sezione REDDITI SC 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, sia per il credito Transizione 5.0 ex articolo38 D.L. n. 19/2024 sia per quello riconosciuto agli esodati ex articolo8 D.L. 38/2026 convertito, ai fini della compilazione del quadro RU rileva il momento in cui il GSE comunica l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione. Se la comunicazione perviene nel 2026, il credito va esposto in REDDITI 2027, non in REDDITI 2026, a prescindere dall’anno di completamento degli investimenti.
Comunicazione del GSE e compilazione del quadro RU
Il credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 e dal D.M. 24 luglio 2024, spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano investimenti in beni strumentali inseriti in progetti di innovazione con riduzione dei consumi energetici.
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