
Abstract
La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. V, ord. 7 ottobre 2026, n. 26375) interviene sulla qualificazione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aree su cui insistono fabbricati, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può procedere alla riqualificazione dell’operazione. La Corte ha stabilito che, ai fini della tassazione separata come “redditi diversi” ex art. 67 del TUIR, l’alternativa tra terreno “edificato” e “non edificato” non ammette un tertium genus. Di conseguenza, l’Amministrazione non può qualificare la vendita di un edificio come cessione di terreno edificabile basandosi su ipotesi future, come la demolizione e ricostruzione del manufatto, l’esistenza di capacità edificatoria residua o l’intenzione di sfruttare una maggiore volumetria. La tassazione deve rimanere rigorosamente ancorata alla natura del bene effettivamente trasferito al momento della cessione.
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