
Abstract
L’ordinanza n. 27858/2026 della Corte di Cassazione ribadisce i rigorosi limiti costituzionali e procedurali dell’accesso fiscale nei confronti dei contribuenti. Accogliendo il ricorso di una Società Cooperativa, i giudici di legittimità hanno dichiarato inutilizzabile la documentazione extracontabile reperita in un locale ammezzato dell’edificio aziendale ma appartenente a terzi e autonomo sia giuridicamente che funzionalmente. La pronuncia chiarisce che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria non costituisce un mero formalismo, bensì il presupposto di legittimità dell’azione istruttoria a tutela dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.); di conseguenza, i suoi effetti non possono estendersi estensivamente a spazi non espressamente previsti dal provvedimento. La violazione delle delimitazioni spaziali autorizzate comporta l’inutilizzabilità sanzionatoria delle prove acquisite e l’annullamento dei conseguenti atti impositivi, non integrando una semplice irregolarità procedimentale.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

