Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231
Testo: in vigore dal 18/12/2010 – con effetto dal 19/09/2010
Art. 11 – Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le società di gestione del risparmio (SGR);
f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
l) (lettera abrogata);
m) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB;
m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:
a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58;
b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
d) (lettera abrogata).
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2 del TUB;
d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB…
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorità di vigilanza di settore.