Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Testo: in vigore dal 01/01/1973
Art. 11 – Operazioni permutative e dazioni in pagamento
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quellein corrispondenza delle quali sono effettuate. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.