Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231
Testo: in vigore dal 29/12/2007
Art. 21 – Obblighi del cliente(D.lgs 231 del 21/11/2007)
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.