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Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Testo: in vigore dal 1 gennaio 2013

Art. 25 – Registrazione degli acquisti. (Dpr 633/72)

Nota:

Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
(Comma abrogato).
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa’ o enti, nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa e, eventualmente, la relativa norma.
(Comma abrogato).
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.

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