N° doc. 7980 – aggiornato il 24/02/2008
in vigore dal 04/07/2006 al 31/12/2007 con effetto dal 01/05/2007
Art. 4 D.p.r. 322 del 22/07/08: Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta
1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall’articolo 3,
comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche’ gli
intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica,
anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti
i percipienti, redatta in conformita’ ai modelli approvati con i
provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per
l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri
soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell’ammontare
dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l’Agenzia delle entrate, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini
contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1
puo’ essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
3-bis. I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell’articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis
e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della
certificazione di cui all’articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono
in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, all’Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi
contenuti nella predetta certificazione, nonche’ gli ulteriori dati
necessari per l’attivita’ di liquidazione e controllo dell’Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono,
altresi’, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche’ quelli relativi
alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai
sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro
documento previsto dal decreto di cui all’articolo 1 sono conservati per il
periodo previsto dall’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta,
all’ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai
versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli
intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all’anno solare
precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. (Comma soppresso)
6. (Comma soppresso)
6-bis. I soggetti indicati nell’articolo 29, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all’Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei
percipienti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, i termini e le modalita’ delle comunicazioni, previa
intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della
Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti
dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo’ essere
previsto anche l’obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti
agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un’apposita
certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto
nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare
complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e
assistenziali, nonche’ gli altri dati stabiliti con il provvedimento
amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e’ unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti
e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono stabilite le relative modalita’ di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche
mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli
interessati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le
somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla
richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle
ipotesi di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo’ essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745.