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Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231

Testo: In vigore dal 4 novembre 2009

Art. 47 – Analisi della segnalazione

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita’:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche’ tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo
finanziario delle segnalazioni ricevute nonche’ delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell’articolo 9, comma 10, dalle autorita’ di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d’intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita’ di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all’articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d’intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita’ organizzata.

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