Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231
Testo: In vigore dal 28 dicembre 2011
Art. 58 – Violazioni del Titolo III (D.lgs 231 del 21/11/2007)
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi 18 e 19, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo’ comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e’ aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e’ pari al saldo del libretto stesso.