➥ CONVEGNO ONLINE "GBSOFTWARE 2024: EVOLUZIONE E PERFORMANCE" Mercoledì 13/11/2024, ore 17:00-18:00 - Evento esclusivo online riservato ai clienti GB Scopri subito di più »
GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

In vigore dal 31 maggio 2010
Modificato da: Decreto – legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38 

Articolo 74 – Stato ed enti pubblici.

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell’attività’ commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

Articolo aggiornato al  14/10/2011

Stampa la pagina Stampa la pagina