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Le agevolazioni/bonus previsti per la casa ad oggi sono:

  • Bonus edilizio
  • Eco bonus
  • Sisma bonus
  • Bonus facciate
  • Super bonus 110%
  • Altri bonus: eliminazione barriere architettoniche al 75%, bonus verde, bonus acqua potabile, bonus prima casa under 36, bonus tv, bonus per l’acquisto di posti auto e box auto
  • Bonus per l’acquisto di case antisismiche

In questo intervento andremo ad analizzare i primi bonus

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Mariangela Paparusso

Ascolta “Ep.17 Bonus Casa” su Spreaker.

BONUS EDILIZIO

Gli interventi oggetto del bonus edilizio previsto dall’art 16 bis del DPR 917/1986 sono:

  • Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale
  • Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus ristrutturazioni sono i seguenti:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne.

Il bonus ristrutturazione spetta anche per i lavori in economia, ma esclusivamente per quel che riguarda le spese sostenute per l’acquisto dei materiali.

La detrazione del 50 per cento dall’IRPEF può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita – compromesso – chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
  • è stato regolarmente registrato il compromesso.

L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.

Per pagare le fatture relative ai lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni 2022, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il bonus ristrutturazione può essere richiesto anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento.

Chi intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà invece trasmettere il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate.

ECO BONUS

Rientrano nell’eco bonus gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardi all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Per fruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e quindi deve essere posto al servizio dell’abitazione.

Gli interventi rientranti nell’Eco bonus possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici o su parti di edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all’esercizio di impresa.

Possono usufruire delle detrazioni ecobonus al 65% o sl 50% tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito d’impresa.

Per pagare le fatture relative agli interventi rientranti nel predetto bonus, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Chi intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà invece trasmettere il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate.

SISMA BONUS

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Per le abitazioni unifamiliari la percentuale varia dal 50% al 70%, invece per i condomini va dal 75% al 85%.  Le percentuali variano a seconda del miglioramento antisismico raggiunto con gli interventi.

Per pagare le fatture relative ai lavori rientranti nel bonus, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

BONUS FACCIATE

Il bonus facciate è previsto dell’art 1 commi da 219 a 223 L. 160/2019, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022 prevede un beneficio pari al 60% della spesa sostenuta. La detrazione è da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Il bonus facciate consiste  in una detrazione nella misura del 60% delle spese documentate e sostenute per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti purché ubicati in centri urbani in zone classificate “A” centro storico o “B” zone di completamento dai vigenti strumenti urbanistici. L’agevolazione, pertanto non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile ne per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi  o su ornamenti e fregi.

La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da un suolo ad uso pubblico.

Per pagare le fatture relative ai lavori rientranti nel bonus, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Prima dell’inizio dei lavori deve essere inviata, con raccomandata A.r., apposita comunicazione all’ASL.

Anche per tale bonus è possibile optare per lo sconto in fattura e cessione del credito.

SUPERBONUS

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

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