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I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, sono tenuti alla certificazione di tali dati attraverso una dichiarazione, redatta in conformità ai modelli resi disponibili ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2023, ha approvato i modelli definitivi che i sostituti d’imposta devono utilizzare per trasmettere le Certificazioni Uniche 2023 in riferimento ai redditi erogati nel periodo d’imposta 2022.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.37 Certificazione Unica 2023” su Spreaker.

Modelli CU

In particolare, devono essere comunicati tramite il modello telematico di Certificazione Unica i valori e le somme di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, ossia:

  • redditi di lavoro dipendente o equiparati,
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, nonché a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR, soggetti a ritenuta;
  • redditi diversi di cui all’art. 67 c. 1 TUIR, soggetti a ritenuta;
  • provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
  • provvigioni da attività di vendite a domicilio;
  • corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per prestazioni relative a contratti d’appalto d’opera o di servizi effettuati nell’esercizio d’impresa (art. 25-ter DPR 600/73);
  • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, da funzioni notarili; dell’attività sportiva sottoforma di lavoro autonomo;
  • somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi;
  • somme da locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazioni brevi);
  • inoltre:
  • compensi arretrati da lavoro dipendente;
  • oneri deducibili;
  • dati previdenziali e assistenziali INPS e altri enti;
  • dati assicurativi INAIL;
  • le ritenute operate e le detrazioni effettuate.

Adempimento

La Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente dai sostituti d’imposta entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.

Entro il 16 marzo il sostituto d’imposta deve inviare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati delle certificazioni uniche. La trasmissione può essere eseguita:

  1. direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 c. 3 DPR 322/98.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre.

Consegna al contribuente

La consegna al contribuente può avvenire in modalità cartacea o in formato elettronico. In quest’ultimo caso dovrà essere garantita al contribuente la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima CU e di poterla

materializzare per i successivi adempimenti.

L’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate deve avvenire in modalità telematica tramite i canali Entratel o Fisconline.

Sanzioni

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata: € 100 per singola certificazione, con limite massimo di € 50.000 per anno e sostituto di imposta.

Ravvedimento operoso:

  • Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e reinviata entro 5 giorni: nessuna sanzione;
  • Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e reinviata entro 60 giorni: € 33,33 per singola certificazione, con limite massimo di € 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della Certificazione Unica, o al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

TAG certificazione unicacertificazione unica 2023CUCU 2023


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