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La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’eredità si devolve per legge o per testamento.

L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.38 La successione dei beni” su Spreaker.

La successione

Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati

Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Esclusi dall’eredità

È escluso dalla successione come indegno:

  1. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  2. chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
  3. chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale
    • chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima;
  4. chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
  5. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  6. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

  • Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
  • Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia, l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

  • L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.
  • L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
  • L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.
  • L’accettazione può essere espressa o tacita.
  • Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.
  • Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [c.c. 633, 1353]

Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali – con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni – deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Tuttavia, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (periodo transitorio) è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il Modello 4 all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).

  • Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
  • Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA.
  • Se nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre auto liquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali.
  • Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente.

Il versamento dell’imposta di successione

L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione

Alcuni interpelli recenti sulle successioni

Costituisce oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 398 del 1° agosto 2022 con cui ha ricordato che in caso di decesso di uno dei coniugi, il matrimonio si scioglie e con esso anche la comunione (articolo 149 c.c.).

Quindi, costituisce oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.

Il contribuente può richiedere l’agevolazione prima casa in relazione a uno solo degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino “unite di fatto” ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 155 del 24 gennai0 2023, con cui ha fornito chiarimenti sull’agevolazione prima casa.

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