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Circolare settimana 30 GBsoftware – Studio Cialone Angiola

Podcast di informazione per Tributaristi e Fiscalisti, per darti un aggiornamento costante e quotidiano su Fisco e Lavoro.

Circolare settimana 30

Scontrino elettronico: cos’è, quando è obbligatorio, quali sono le sanzioni?

Lo scontrino elettronico è una innovazione relativamente recente, che va a sostituire lo scontrino cartaceo tradizionale. Si tratta infatti di un obbligo previsto per le attività che si occupano di commercio. Tramite scontrino elettronico, come avviene con la fatturazione elettronica, si tiene traccia di quali sono le transazioni avvenute presso l’attività commerciale. Per alcune categorie di attività, lo scontrino elettronico risulta obbligatorio, e si tratta in particolare di una misura presa per la lotta all’evasione fiscale. Lo scontrino elettronico, infatti, permette di comunicare immediatamente la transazione avvenuta all’Agenzia delle Entrate.

Cos’è lo scontrino elettronico?

Lo scontrino elettronico è uno strumento dalla duplice valenza: da un lato permette una semplificazione maggiore del sistema fiscale, garantendo la rapida trasmissione delle comunicazioni relative ai pagamenti.

Dall’altro lato è uno strumento valido per la lotta all’evasione fiscale, in quanto di fatto obbliga le attività che rientrano nell’applicazione dello scontrino elettronico a presentare correttamente tutte le transazioni, così da applicare la tassazione corretta.

Lo scontrino elettronico riguarda l’obbligo di memorizzazione e trasmettere i corrispettivi previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto. Al fine di poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti sono obbligati a dotarsi di registratori di cassa telematici. In alternativa all’utilizzo del Registratori di cassa telematici, è possibile avvalersi della procedura di invio dei dati messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, adatta esclusivamente per gli esercenti che effettuano operazioni a ridotta frequenza giornaliera.

Grazie allo scontrino elettronico, i dati relativi alle vendite commerciali della giornata verranno automaticamente trasmessi all’Agenzia delle Entrate, durante la chiusura giornaliera di cassa.

Come funziona la trasmissione elettronica dei dati?

Lo scontrino elettronico prevede che i dati vengano inviati automaticamente all’Agenzia delle Entrate, che tuttavia mette a disposizione dei cittadini una piattaforma web apposita nel caso in cui l’attività ancora non si sia adeguata telematicamente.

L’obbligo di dotarsi di registratore di cassa idoneo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale è stato prorogato al 1° aprile 2021 e poi al 1° ottobre 2021.

Entro il primo giorno di ottobre è necessario adeguarsi alla nuova modalità di trasmissione, che di fatto funziona automaticamente, purché venga rinnovato il registratore di cassa con le sue funzionalità. Tutte le informazioni inerenti all’attività, con la relativa Partita Iva, i beni venduti, la cifra corrispondente al pagamento, saranno registrati tramite memorizzazione.

Questo tipo di sistema sostituisce del tutto lo scontrino cartaceo, rendendo la procedura di acquisto più snella, e la comunicazione più diretta con il fisco.

Va ricordato che la spesa per l’aggiornamento dei registratori di cassa è a carico del commerciante, ma esiste un’agevolazione del 50% sui nuovi registratori acquistati, e un bonus che può arrivare anche a 50 euro per l’aggiornamento dei vecchi registratori di cassa.

Quando è obbligatorio lo scontrino elettronico?

Lo scontrino elettronico è obbligato per alcune categorie di attività. Si tratta di artigiani e commercianti, che effettuano normalmente vendite al pubblico.

Sono invece esonerati dall’obbligo di attivare il sistema di tracciamento elettronico e di emissione di relativo scontrino elettronico attività come: servizi per il trasporto pubblico, tabaccherie e edicole, attività di radio e telecomunicazione, centri adibiti alla distribuzione del carburante. Per queste attività è prevista un’applicazione graduale dello scontrino elettronico, in base ai litri di carburanti venduti.

Sono anche escluse le attività di scuola guida, la vendita di cibo presso le mense aziendali, la vendita di cibi e bevande presso luoghi pubblici come i cinema o i teatri

Sanzioni per mancato aggiornamento dei registratori di cassa

Sono previste tuttavia, per chi non aggiorna i registratori di cassa, alcune sanzioni, che includono anche chi non procede alla corretta memorizzazione e trasmissione dei dati.

Queste sanzioni sono applicate non solamente quando i registratori di cassa non vengono aggiornati a tale scopo, ma anche nel momento in cui presentano un malfunzionamento del sistema. In poche parole, il commerciante deve, oltre ad adeguarsi al sistema telematico, anche controllarne il corretto funzionamento.

In caso di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90%dell’imposta. In caso di violazioni sia nella memorizzazione dei dati sia nella trasmissione dei dati la sanzione applicata è unica.

Qualora la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100 euro per trasmissione.

In caso di quattro violazioni nel corso di 5 anni, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese o da uno a sei mesi in caso di violazioni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.

Per quanto riguarda l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa telematico:

  • sanzione del 90% si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici;
  • in caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione del RT ovvero di omessa verifica periodica, la sanzione prevista va da 250 a 2.000 euro;
  • in caso di omessa installazione del registratore telematico, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

In caso di manomissione è prevista una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Va ricordata inoltre una particolarità che riguarda anche i consumatori. Questo cambiamento in linea generale non va a influenzare l’acquisto dei cittadini presso i negozi, ma dato che i pagamenti verranno registrati in modo telematico, il consumatore non avrà più l’obbligo di tenere lo scontrino cartaceo per eventuali controlli, perché le transazioni vengono memorizzate direttamente presso i registratori di cassa dei negozi.

Ascolta l’episodio Scontrino elettronico: cos’è, quando è obbligatorio, quali sono le sanzioni?

Episodio 57 – Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale ha rappresentato per anni una valida possibilità offerta a tutti coloro che volevo arrotondare con lavoretti saltuari.

Con l’abrogazione della Legge Biagi prima (2015) e con l’introduzione dei voucher Inps, il lavoro autonomo occasionale è cambiato, riducendosi notevolmente. Attualmente, infatti, non esiste più un limite di giorni o di importo per i quali è possibile svolgere un’attività occasionalmente.

Chiunque voglia effettuare un’attività di lavoro autonomo debba operare professionalmente (con partita Iva), ogni volta in cui la prestazione lavorativa, è svolta in modo professionale oppure in modo abituale nel tempo. L’unica alternativa ad oggi possibile, per evitare la partita Iva, è quindi costituita dall’utilizzo dei buoni lavoro Inps Prestò, oppure dai buoni famiglia.

Criteri generali di definizione del lavoro autonomo

Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L’abitualità si diversifica dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Il criterio generale di imputazione del reddito è il criterio di cassa, ovvero il reddito diventa imponibile fiscalmente nell’anno in cui avviene la materiale disponibilità del denaro.

Cosa si intende per lavoro autonomo occasionale?

La normativa civilistica che disciplina il lavoro occasionale è dettata esclusivamente dal codice civile. Infatti, l’articolo 2222 del codice civile afferma che:

“si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale “

Si tratta, quindi di un’attività lavorativa caratterizzata dall’assenza di requisiti quali:

  • Abitualità;
  • Professionalità;
  • Continuità e coordinazione.

Quindi, se si svolge un’attività ripetuta, anche due o tre volte all’anno, non si può applicare il lavoro autonomo occasionale. La stessa cosa vale se svolgo una stessa attività per più committenti. In sostanza il lavoro autonomo occasionale si può applicare quando si compie una attività lavorativa in modo autonomo per periodi non prolungati e senza “professionalità“.

Il lavoro autonomo occasionale, per definizione, riguarda esclusivamente l’esercizio di arti o professioni, svolte in modo non abituale e non “professionale “. Questo significa che ogni tipologia di attività commerciale è esclusa dall’utilizzo di questa disciplina. Allo stesso modo sono escluse anche tutte quelle attività di arti o professioni per le quali si rende obbligatoria l’iscrizione ad un ordine professionale. I soggetti iscritti ad un ordine professionale, infatti, devono ordinariamente operare con partita Iva. Soltanto in rari casi gli ordini permettono ai loro iscritti di operare con le prestazioni occasionali.

Quali i soggetti esclusi dal lavoro autonomo occasionale?

Come anticipato, sono esclusi dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale, i seguenti soggetti:

  • Gli esercenti attività di impresa;
  • Chi vuole effettuare attività alle dipendenze di altri soggetti (es. camerieri, baristi, commessi, etc);
  • I professionisti iscritti ad albi professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, dentisti, psicologi ecc).

Per tutte le altre attività professionali non vi sono preclusioni all’utilizzo delle ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero attività con unico committente che non si ripeteranno (anche solo per una seconda volta) in futuro.

Quali condizioni da rispettare nel lavoro autonomo occasionale?

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale possono essere utilizzate esclusivamente per rapporti di lavoro che non hanno carattere di continuità (ovvero non ripetuti o ripetibili). In particolare, questa disciplina può essere utilizzata soltanto rispettando in ogni caso i limiti di:

  • Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo. La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;
  • Mancanza di coordinamento della prestazione. Affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente;
  • Contribuzione Inps. Se il compenso annuo lordo percepito per attività di lavoro autonomo occasionale svolta supera i 5.000 euro annui è necessaria l’iscrizione alla gestione separata INPS, ed il versamento dei relativi contributi.

Lavoro autonomo occasionale e collaborazioni occasionali?

Accanto alla disciplina del lavoro autonomo occasionale, la Legge n. 30/2003 (legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) sfociata in quella che poi in è stata denominata “Legge Biagi” ossia il D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“), aveva introdotto le collaborazioni occasionali. Le collaborazioni occasionali si caratterizzavano essenzialmente per:

  • Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
  • Compenso non superiore a 5.000 euro da ogni committente.

Tale normativa è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015. Il D.Lgs. n. 81/15 è il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act “, la legge delega per la riforma del lavoro. Sulla base di questa disposizione legislativa, quello che possiamo affermare con certezza è che l’unica disciplina che da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all’articolo 2222 del codice civile riguardante le attività di lavoro autonomo occasionale. Si tratta della normativa che ho analizzato in precedenza, e caratterizzata dalla mancanza di continuità e abitualità e coordinamento della prestazione di lavoro autonomo svolta.

È necessario il contratto di lavoro autonomo occasionale?

La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto. Tuttavia, per poter dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in modo da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro. La tutela del lavoratore attraverso la stipula di un contratto scritto è fondamentale. Senza un contratto diventa veramente difficoltoso dimostrare l’attività svolta, nel caso in cui il committente, malauguratamente si dovesse rifiutare di effettuare il pagamento del compenso al lavoratore.

Quali sono gli aspetti fiscali da conoscere?

Il reddito del lavoratore autonomo occasionale è determinato dalla differenza tra i proventi percepiti nel periodo d’imposta (criterio di cassa) e le spese inerenti, sostenute e documentate, che non possono mai essere superiori ai proventi. Tra i proventi si comprendono anche i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate dal lavoratore (Risoluzione n 69/E/2003). Tuttavia, se per la prestazione è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per la sua esecuzione o l’anticipo delle stesse da parte del committente, il reddito che si genera è pari a zero (Risoluzione n. 49/E/2013 Agenzia delle Entrate). Da un punto di vista delle trattenute Irpef, il lavoratore occasionale è soggetto a ritenuta d’acconto per l’ammontare del 20% del compenso lordo pattuito. se il soggetto sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (compensi annui superiori a 4.800 euro), il reddito deve essere indicato nel:

  • Quadro RL del modello Redditi P.F. o
  • Quadro D del modello 730.

I redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi P.F. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.

Quali documenti deve emettere il prestatore di lavoro?

Il soggetto che svolge l’attività di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta “non fiscale” al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 euro. Inoltre, il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/73. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita Iva) e le associazioni.

Come si compila la ricevuta per lavoro autonomo occasionale?

La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore. Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente. La ricevuta ha la funzione di attestare l’avvenuto pagamento del compenso. Questo significa che se il committente ha a disposizione la ricevuta prima del pagamento del tuo compenso, questi potrebbe anche non pagarti, ed avrebbe in mano il “titolo” per non farlo. Quindi, attenzione!

Casi di non applicazione della ritenuta?

La ritenuta d’acconto deve essere applicata solo se il soggetto committente l’attività è un sostituto d’imposta di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/73. In particolare, sono sostituti d’imposta:

  1. Le società di capitali;
  2. Le associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  3. Gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
  4. Le persone fisiche titolari di partita Iva;
  5. Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

Nel caso in cui il committente la prestazione sia un soggetto estero questi non è un sostituto di imposta. Questo significa che la ricevuta, in questo caso, non deve prevedere la ritenuta di acconto.

Cosa succede nel caso in cui si superano i 5.000 euro?

Nel caso in cui nell’anno il soggetto superi i 5.000 euro di compensi lordi nell’anno è tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS. L’iscrizione alla gestione separata comporta l’applicazione dei contributi previsti dal regime previdenziale. I contributi previdenziali alla gestione separata sono dovuti in percentuale sul compenso percepito al netto delle spese sostenute. Il contributo dovuto alla gestione separata INPS è suddiviso in questo modo:

  • Per 2/3 a carico del datore di lavoro e
  • Per 1/3 a carico del lavoratore.

Il lavoratore, quindi, nella ricevuta troverà anche la trattenuta previdenziale per i contributi di sua competenza. Devi prestare attenzione al fatto che è compito del prestatore avvertire il committente del superamento della soglia annua di 5.000 euro. Senza questa comunicazione il committente non potrà applicare correttamente la ritenuta previdenziale. Inoltre, il superamento dei 5.000 euro di compensi lordi comporta, da un punto di vista fiscale, dovrà essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione dei redditi.

Cosa rischio se applico il lavoro occasionale in violazione della norma?

tutti i casi in cui si decide comunque di operare con lavoro occasionale, anche quando la normativa prescrive di operare in modo diverso, è prevista una sanzione sia per il prestatore di lavoro che per il suo committente. L’Agenzia delle Entrate qualora riscontri anomalie nell’attività di un soggetto, magari perché riscontra che la sua attività professionale è continuativa, può chiedere il versamento dell’Iva su quelle prestazioni.

Questo oltre alla sanzione per la mancata fatturazione dell’operazione. Operazione che prevede una sanzione del 90% dell’Iva dovuta e non applicata. Oltre a questo, vi sono anche delle sanzioni per il datore di lavoro.

Episodio 57 – Lavoro autonomo occasionale

Episodio 56 – Sanzioni per fattura elettronica omessa

Oggi parleremo delle sanzioni che riguardano la ritardata o omessa fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

La fattura emessa in un formato diverso da quello elettronico è da considerarsi inesistente. La fattura inesistente è a tutti gli effetti una fattura non emessa. Tutte le fatture che non transitano dal Sistema di Interscambio devono essere considerate come inesistenti. Questo significa che, in pratica, è come se la fattura, operativamente, non sia mai stata emessa. Questo aspetto è molto importante in quanto può creare dei problemi sia per il cedente che per il cessionario dell’operazione.

In capo al cedente/prestatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata. In caso di omessa fatturazione che non incide sulla liquidazione dell’Iva, la sanzione è fissa, che varia da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000.

Con la risposta interpello n. 528/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, a fronte della tardiva trasmissione della fattura elettronica, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro (ex art. 6 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97), qualora l’emissione avvenga entro il termine per la liquidazione periodica Iva di riferimento e non abbia inciso sulla stessa. Si tratta, in questo caso, di una violazione “formale“.

In caso di operazione con Iva non esposta (vedi i casi di operazioni esenti Iva, oppure di reverse charge, etc), la sanzione è variabile, dal 5% al 10% dei corrispettivi.

Per quanto riguarda il soggetto cessionario/committente vi è un diverso regime sanzionatorio. In questo caso è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’Iva non correttamente documentata. Tuttavia, per il cessionario/committente, vi è una possibilità di evitare la sanzione.

La possibilità di evitare l’applicazione di sanzioni è connessa alla possibilità di regolarizzare l’operazione. Tale regolarizzazione è possibile laddove il cessionario/committente non riceva entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione una regolare fattura elettronica.

Infatti, qualora il prestatore non provveda ad emettere fattura il cessionario/committente per evitare l’applicazione di sanzioni ha la possibilità di procedere all’emissione di un’autofattura elettronica. Tale documento deve essere predisposto nei 30 giorni successivi dallo spirare dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione e deve essere trasmesso telematicamente al sistema di interscambio (SdI).

Contestualmente, per regolarizzare l’operazione, deve essere versata l’Iva indicata in autofattura. Trattandosi di autofatturazione, l’Iva può essere portata in detrazione in sede di liquidazione periodica.

L’autofattura elettronica sostituisce il visto che, in precedenza all’applicazione della fattura elettronica, doveva essere apposto a cura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul documento.

Altro aspetto che può portare all’applicazione di sanzioni legate alla Fattura Elettronica è l’assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo Iva di importo superiore a 77,47 euro è previsto l’assolvimento del bollo. In particolare, deve essere versato il bollo di 2,00 euro a cura del soggetto cedente/prestatore. Questo secondo le regole indicate nel D.M. 17 giugno 2014. In sintesi, il cedente/prestatore deve procedere con

  • Indicare nell’apposito spazio della fattura in formato XML l’imposta di bollo;
  • Versare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo annuale entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta;
  • Utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 2501.

Nel caso in cui l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, è necessario inserire la marca da bollo anche nel corpo della fattura. Mi riferisco all’indicazione della stessa nella parte numerica, in modo che venga ricompresa nel totale documento.

conclusioni

Le problematiche legate alla Fattura Elettronica possono essere le più disparate. Sicuramente incorrere nella fattispecie di fattura elettronica omessa non è piacevole. Le sanzioni in cui si può incorrere sono elevate e riguardano sia il cedente che il cessionario.

Per il cedente si tratta di sanzioni sicuramente più gravose. Per il cessionario, invece, la situazione è più mite. Egli, infatti, ha facoltà di regolarizzare la situazione in autonomia emettendo autofattura. Questo aspetto sicuramente può aiutare ad evitarsi l’applicazione della sanzione. Inoltre, con l’emissione dell’autofattura vi è anche la possibilità di detrarsi l’Iva.

In generale quello che posso consigliarti è di prestare la massima attenzione all’emissione in modo corretto della Fattura Elettronica. In caso contrario, affidati sempre la tuo consulente di fiducia.

Episodio 56 – Sanzioni per fattura elettronica omessa

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