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Contraddittorio preventivo: un diritto affermato, ma non pienamente garantito

L’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente ha introdotto il principio generale del contraddittorio, imponendo che ogni atto impositivo sia preceduto da un confronto effettivo tra amministrazione finanziaria e contribuente. La norma rafforza il principio di trasparenza e il diritto di difesa del contribuente, ma le successive limitazioni – specie per quanto concerne i crediti d’imposta inesistenti e i dinieghi di rimborso – ne riducono la portata applicativa, lasciando irrisolti nodi su accesso agli atti e motivazione rafforzata.

Premessa

Con l’introduzione dell’articolo 6-bis nella L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il legislatore ha consacrato il principio del contraddittorio quale regola generale dell’azione amministrativa tributaria.

La norma, entrata in vigore il 18 gennaio 2024, segna il passaggio da un sistema frammentato, in cui il diritto del contribuente a essere ascoltato dipendeva da specifiche previsioni di legge, a un modello unitario fondato sulla partecipazione, sulla motivazione rafforzata e sulla leale cooperazione tra amministrazione finanziaria e cittadino.

Tuttavia, come si avrà modo di constatare più avanti, la successiva norma di interpretazione autentica (articolo 7-bis del D.L. n. 39/2024) e il D.M. 24 aprile 2024 hanno ridimensionato la portata originaria della riforma, introducendo eccezioni e limitazioni che incidono sul perimetro applicativo del nuovo principio.

Il nuovo articolo 6-bis: struttura e contenuto

L’articolo 6-bis della L. n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, sancisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Tale obbligo si articola in una procedura codificata che prevede:

  • la comunicazione dello “schema di atto” da parte dell’amministrazione finanziaria, contenente le contestazioni e gli elementi probatori;
  • la concessione al contribuente di un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni o per accedere al fascicolo;
  • il divieto per l’Ufficio di emettere l’atto prima della scadenza del termine;
  • l’obbligo di motivazione rafforzata, che impone di dare conto delle osservazioni del contribuente e delle ragioni della loro eventuale non accoglienza.
  • La disposizione in esame, quindi, eleva il contraddittorio a principio generale dell’ordinamento tributario, fondato su trasparenza e partecipazione. Esso costituisce la manifestazione del diritto di difesa (articolo 24 Cost.) e del buon andamento dell’Amministrazione (articolo 97 Cost.), nonché...

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