
L’articolo 23 del D.Lgs. n. 148/E/2026, ha introdotto nell’ordinamento positivo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, sino a oggi affidata esclusivamente all’elaborazione della giurisprudenza di legittimità. La nuova disposizione circoscrive l’operatività del meccanismo presuntivo a due fattispecie tassative – componenti positivi non dichiarati e componenti negativi inesistenti – e ne subordina l’applicazione all’accertamento fondato su elementi certi e precisi, segnando un netto innalzamento dello standard probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria. Il presente contributo ricostruisce la genesi e il contenuto della codificazione, il suo coordinamento con l’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 50/2026, ed esamina le ricadute operative per il professionista nella difesa del socio.
Premessa
Il meccanismo attraverso il quale l’accertamento di componenti reddituali non dichiarati in capo a una società di capitali si estende ai soci, sotto forma di imputazione presuntiva degli utili extracontabili, ha rappresentato per decenni uno degli snodi più delicati della prassi professionale tributaria. Tale strumento, elaborato in via interpretativa dalla Corte di Cassazione e mai trasfuso in alcuna disposizione di legge, ha generato un volume di contenzioso che difficilmente trova eguali in altri ambiti dell’accertamento.
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