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L’art. 1 comma 76 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha reintrodotto la detrazione del 50% calcolata sull’IVA pagata per l’acquisto di abitazione di classe energetica A o B, originariamente prevista dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) per le spese sostenute nell’anno di imposta 2016 e successivamente prorogata dal D.L. 244/2016 per quelle pagate nell’anno 2017.

Disposizioni generali

L’art. 1 comma 76 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha reintrodotto per l’anno 2023 la detrazione del 50% calcolata sull’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, dall’impresa costruttrice o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). L’agevolazione era stata in origine introdotta dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) per le spese sostenute nell’anno 2016 e successivamente prorogata dal D.L. 244/2016 per quelle pagate nell’anno 2017.

Nello specifico per l’anno 2023 la norma dispone quanto segue:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. […]”

Pertanto, in base alla disposizione innanzi indicata, l’agevolazione si applica nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • L’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B;
  • Il soggetto cedente deve essere l’impresa costruttrice oppure un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  • La spesa deve essere sostenuta nell’anno di imposta 2023.

In altre parole, rientrano negli immobili oggetto dell’agevolazione quelli accatastati con categoria A con l’esclusione degli A10 rientranti nella fattispecie degli “uffici e studi privati”, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di abitazione principale o di immobili “di lusso” (Cat. A1, A8 e A9), come già chiarito in passato nella Circolare del 18/05/2016 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda invece i soggetti beneficiari della detrazione, richiamando quanto previsto dalla Circolare 7/E del 27 aprile 2018, possono accedere all’agevolazione gli acquirenti nudi proprietari o usufruttari, mentre in presenza di più comproprietari la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in base alla percentuale di proprietà.

Infine, con lo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti relativi alla classe energetica, è necessario disporre dell’attestato di prestazione energetica che attesti gli indici di prestazione e la classe energetica dell’immobile.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Per quanto riguarda la modalità d fruizione dell’agevolazione, il menzionato comma 76 della Legge di Bilancio 2023 dispone inoltre quanto segue:

“La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”.

Pertanto, l’agevolazione, come disposta dalla richiamata normativa, non prevede un limite massimo di spesa e può essere fruita ripartendo quanto pagato nell’anno di imposta 2023 in dieci quote annuali di pari importo, su cui andare a calcolare per ciascuna annualità la detrazione del 50% da portare in riduzione dell’imposta lorda fino a capienza della stessa.

Infine, per fruire della detrazione, la spesa sostenuta deve essere indicata nel rigo E59 o RP59 della Sezione III C rispettivamente del modello 730 o Redditi Persone Fisiche 2024.

Dott.ssa Francesca Sparano

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