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I principi contabili internazionali Ias 39, Ifrs 9, in accordo con quanto indicato dall’articolo 2426 comma 2 del codice civile, sono alla base della definizione di strumento finanziario derivato contenuta nell’OIC 32, secondo la quale, gli strumenti finanziari derivati sono uno strumento finanziario o altro contratto il cui valore scaturisce dall’andamento di un’attività subordinata, nota anche come “underlying asset”.

Le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati possiedono, secondo l’OIC 32, le tre caratteristiche indicate di seguito:

  1. il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
  2. non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
  3. è regolato a data futura.

Ai sensi dell’articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” sono state mutuate dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.

Tipologie di strumenti finanziari derivati

Esistono numerose tipologie di derivati che possono, comunque, essere classificate, considerando la disciplina normativa italiana, nelle quattro categorie indicate di seguito:

  • I forward sono contratti a termine, di acquisto o di vendita, in cui il regolamento accade in una data futura insieme alla consegna dell’attività oggetto del contratto mentre il prezzo di consegna, definito anche prezzo a termine, è stabilito al momento della stipulazione del contratto. Il contratto può terminare sia con la reale consegna del bene sia con il versamento di differenziali in contanti.
  • Gli swap (baratto) sono contratti in cui due parti si cambiano a pronti e a termine flussi finanziari, periodici o una tantum; essi sono quantificati tramite uno schema prestabilito.
  • I futures, come i forward, sono contratti a termine, ma rispetto a questi ultimi sono standardizzati e quindi negoziabili in mercati regolamentati. Con i futures le parti si impegnano a scambiarsi al momento della scadenza una data quantità dell’attività sottostante a un prezzo predefinito.
  • Le opzioni sono contratti mediante i quali una delle parti acquista la facoltà di acquistare o di vendere, dietro pagamento di un corrispettivo detto premio, al momento della data di scadenza oppure entro tale data, un dato quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito denominato prezzo di esercizio.

Finalità di utilizzo degli strumenti finanziari derivati, regole di contabilizzazione e relazioni di copertura

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per raggiungere fini diversi; generalmente essi sono impiegati per ottenere le finalità indicate di seguito:

  • di hedging , cioè di copertura dei rischi, quando uno o più strumenti finanziari derivati sono contrattati con lo scopo di limitare l’aggravio assunto riguardo a determinati fattori di rischio. Normalmente, lo svolgimento dell’attività caratteristica di un’impresa implica l’accettazione di rischi scaturenti dall’oscillazione di tassi di interesse, di tassi di cambio, di prezzi di commodity, di prezzi di equity.
  • finalità di trading, cioè attività speculativa, che si verificano nel caso in cui un operatore finanziario può assumere posizioni in derivati anche nel caso in cui sia assente una reale posizione da coprire, per esempio, potrebbe cercare un profitto da una diminuzione del prezzo di vendita di taluni asset (posizione di vendita).
  • operazioni di arbitraggio, ossia operazioni realizzate acquistando e vendendo la medesima attività su due differenti mercati, in funzione di una momentanea variazione dalle rapporti di equilibrio che collegano il prezzo del derivato a quello del sottostante.

La disciplina stabilita dal principio contabile nazionale Oic 32, per individuare gli strumenti diversi da quelli di copertura, non utilizza il termine “speculativi” ma si riferisce a strumenti finanziari derivati “di copertura” o “non di copertura” e annuncia che le “regole generali” per la contabilizzazione di questi strumenti siano quelle previste per i derivati “non di copertura”.

Invero, il paragrafo 20 dell’Oic 32 chiarisce che “la contabilizzazione delle coperture rappresenta un’eccezione alle normali esigenze di rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio, le cui variazioni di valori, altrimenti, interesserebbero il conto economico”. Dunque, gli strumenti derivati non di copertura, che per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale devono essere classificati nell’attivo circolante, nel caso in cui abbiano il fair value positivo, o tra le passività finanziarie, nel caso in cui abbiano il fair value negativo, implicano un riflesso nel conto economico della variazione del rispettivo fair value rispetto all’esercizio precedente, con inserimento della variazione nelle opportune voci della sezione D) del conto economico e precisamente D.18.d per le variazioni positive di fair value o D.19.d per le variazioni negative di fair value.

In merito alle relazioni di copertura è importante sottolineare che l’OIC 32 definisce due tipi di relazione:

Le relazioni di copertura sono di due tipi:

  1. copertura delle variazioni di fair value (paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio;
  2. copertura di flussi finanziari (paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio.”

Trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati

L’articolo 112 del Tuir suddivide i derivati in due macrocategorie indicate di seguito:

Derivati non di copertura

L’articolo 112, comma 2 del Tuir dispone che alla realizzazione del reddito contribuiscono “i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio”. È assegnata, quindi, importanza, ai fini dell’imposta Ires, anche alle componenti positive e negative di natura valutativa.

Il comma 3 dell’articolo 112 del TUIR stabilisce, comunque, un limite all’ammissione fiscale dei componenti negativi derivanti dalla diminuzione di valore dei derivati “non di copertura”: esso non può essere maggiore della differenza tra il valore del contratto e il corrispettivo valore alla data di chiusura dell’esercizio.

L’ambito di operatività di tale comma trova attualmente applicazione solo con riferimento alle microimprese (ex articolo 2435-ter del codice civile).

Derivati di copertura

Il comma 6 dell’articolo 112 del Tuir stabilisce che “lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa”.

Il comma 4 del medesimo articolo recita “Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura”.

È, quindi, applicato il principio di “valutazione simmetrica”, secondo la quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono “attratti” al regime presunto per le componenti positive o negative delle attività o passività coperte o di copertura.

In base al comma 5: “Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura”. Pertanto, nell’ipotesi di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), gli utili o le perdite derivanti dallo strumento con finalità di copertura contribuiscono alla determinazione della base imponibile nel momento della loro imputazione a conto economico.

La classificazione delle voci all’interno del bilancio

Secondo l’OIC 32 “la classificazione prevista per l’attivo dello stato patrimoniale è la seguente:

  • tra le “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;
  • tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi.

La classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente:

  • nel “Patrimonio netto” nella voce A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  • tra i “Fondi per rischi e oneri” nella voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi.

La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

  1. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
  2. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l’esercizio successivo, è classificato nell’attivo immobilizzato;
  3. uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l’esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante;
  4. uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante”.

Dott.ssa Milena Barreca

TAG oic 32strumenti finanziari derivati

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