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I commi da 126 a 147 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), hanno introdotto un nuovo regime di tassazione per le cripto-attività inquadrandone la fattispecie tra la categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 TUIR.

Disposizioni generali

I commi da 126 a 147 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), hanno introdotto un nuovo regime di tassazione per le cripto-attività inquadrandole tra i redditi delle persone fisiche quali “redditi diversi” di cui all’art. 67 TUIR.

In particolare, la norma al comma 126 introduce la nuova lettera c-sexies) al comma 1 dell’art. 67 TUIR, fornendo inoltre la definizione di cripto-attività insieme alla soglia di esenzione dalla tassazione in presenza di importi non rilevanti, come di seguito riportato:

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. […]”.

La norma, pertanto, qualifica innanzitutto gli importi superiori ad € 2.000 percepiti a titolo di plusvalenza nello stesso periodo di imposta mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, nonché permuta o detenzione di cripto-attività come redditi diversi, mentre definisce le stesse come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili o elettronicamente memorizzabili, mediante tecnologia di registro distribuito o analoghe.

Determinazione della base imponibile

Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile derivante da operazioni con cripto-attività, il comma 126, lett. b) della Legge di Bilancio 2023 interviene introducendo all’art. 68 TUIR, in materia di “Plusvalenze”, il nuovo comma 9-bis) in base al quale:

“Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze […]”.

In altre parole, secondo quanto innanzi indicato, la plusvalenza si determina come differenza tra corrispettivo percepito o valore normale delle cripto-attività meno il costo di acquisto più il valore delle minusvalenze.

Inoltre, la norma specifica anche che in presenza di minusvalenze superiori alle plusvalenze per oltre € 2.000, l’eccedenza viene riportata integralmente in deduzione delle plusvalenze dei periodi successivi fino e non oltre il quarto, purché questa venga indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le stesse minusvalenze sono state realizzate.

Regime di tassazione

Per quanto riguarda il regime di tassazione, l’art. 1, comma 128 della Legge di Bilancio 2023 è intervenuto modificando l’art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461, come di seguito:

“I redditi di cui alle lettere da c) a ((c-sexies) )) del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, […], sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento”.

L’imposta sostitutiva innanzi indicata è attualmente pari al 26%.

Inoltre, sempre in tema di regime di tassazione, l’art. 1 comma 146 della Legge di Bilancio 2023 ha modificato il comma 18, art. 19, D.L. n. 201/2011 come di seguito:

[…]  « A decorrere  dal  2023,  in  luogo  dell’imposta  di   bollo   di   cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle  cripto-attività detenute  da  soggetti residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo »

Pertanto, in caso di cripto-attività detenute in assenza di intermediari che applicano l’imposta di bollo e quindi in sostituzione di questa, trova applicazione un’imposta calcolata sulla base imponibile corrispondente al valore rilevato a fine anno dalla piattaforma dell’exchange dove sono state acquistate e calcolata nella misura del due per mille.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG cripto attivitàtassazione

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