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L’effettività del rapporto associativo costituisce un presupposto fondamentale per l’ applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa agevolativa di settore, così come previsto anche dall’ articolo 148 comma 8 del decreto del presidente della repubblica 917/1986.

Art. 148 c. 8 D.P.R. 917/1986

I requisiti principali al fine di godere delle agevolazioni previste declamati nel comma 8, sono i seguenti:

  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’ età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ associazione;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’ articolo 2532, c. 2, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

In occasione di verifiche fiscali, il rispetto di tali requisiti viene preso in considerazione e in caso di mancato rispetto, le sanzioni sono molte salate fino ad arrivare al disconoscimento dell’ ente con lo scopo di evitare che le agevolazioni riservate agli enti associativi siano utilizzate in modo distorto violando la libertà di concorrenza degli operatori commerciali.

Circolare n. 18 del 1 agosto 2018_Circolare 18 E

La valutazione della democraticità va effettuata caso per caso, vanno confrontate le previsioni statutarie con lo svolgimento sostanziale dell’attività del sodalizio sportivi, possiamo affermare con certezza che le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.

Di converso, ad esempio, il mancato inserimento di un elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci, potrebbero comportare la decadenza dai benefici fiscali.

La clausola della democraticità si intende violata, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali:

  • la mancanza di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
  • la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative;
  • l’esercizio limitato del diritto di voto.

In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra le violazioni poste in essere dall’ associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione sportiva dilettantistica decada dai benefici summenzionati.

Art. 148 c. 3 D.P.R. 917/1986

Il comma in commento, risulta prevedere, nel rispetto di quanto affermato, una delle agevolazioni più importanti del comparto sportivo e non, si cita letteralmente: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. “ Tale disposizione agevolativa è applicabile, oltre che alle associazioni sportive dilettantistiche, anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro per una estensione delle agevolazioni prevista dall’ articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Nello specifico viene introdotta la decommercializzazione dei corrispettivi specifici. Per beneficiarvi ai fini IRES, sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono integrare le clausole statutarie stabilite dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR con quelle declinate dall’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 (comma abrogato dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36).

Quest’ ultimo che andava integrato con l’ art. 148 c. 8 D.P.R. 917/1986, prevedeva che, nello statuto le società e le associazioni sportive dilettantistiche dovevano prevedere:

  1. la denominazione;
  2. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  3. l’ attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  4. l’assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
  5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  6. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  7. g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
  8. h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni.

 

Dott. Fabio Vincitorio

TAG associazioniprincipio democraticitàrapporto associativo

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