
L’effettività del rapporto associativo costituisce un presupposto fondamentale per l’ applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa agevolativa di settore, così come previsto anche dall’ articolo 148 comma 8 del decreto del presidente della repubblica 917/1986.
Art. 148 c. 8 D.P.R. 917/1986
I requisiti principali al fine di godere delle agevolazioni previste declamati nel comma 8, sono i seguenti:
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’ età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ associazione;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
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