
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi inserendo la lettera c-sexies al comma 1 dell’Articolo 67 del TUIR che definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. La Banca d’Italia chiarisce che le criptovalute sono monete digitali decentralizzate e criptate prodotte su internet, le quali rappresentano una raffigurazione digitale di valore e che sono impiegate come mezzo di scambio oppure detenute a scopo di investimento.
Le criptovalute utilizzano la crittografia per garantire la sicurezza, l’immutabilità e la trasparenza delle operazioni, inoltre ogni criptovaluta è associata ad un blockchain, una tecnologia dei registri distribuiti (Distributed Ledger Technology – DLT/blockchain), ossia un database distribuito che possiede regole severe per aggiungere dati, infatti le transazioni memorizzate sono raccolte in una sequenza di “blocchi” uniti tra loro tramite la crittografia, generando così una registrazione in ordine cronologico e non mutabile di tutte le transazioni realizzate fino a quel momento.
La tassazione sulle criptovalute per le persone fisiche
La Legge del 29 dicembre 2022 n. 197 conosciuta come Legge Bilancio 2023 regolamenta la tassazione delle criptovalute In Italia. La normativa stabilisce che i movimenti di criptovalute sono equiparati agli scambi finanziari. Le cripto-attività, attività legate al mondo delle criptovalute, sono le rappresentazioni digitali di un valore stabilito attraverso una procedura elettronica e una tecnologia specifica.
La tassazione sulle criptovalute è, sostanzialmente, il versamento di imposte sugli effettivi guadagni collegati alle attività che coinvolgono criptovalute come, per esempio, Bitcoin, Ethereum , Altcoin, Litecoin e Tether; tali guadagni costituiscono concretamente un reddito.
È fondamentale precisare che la Legge di Bilancio 2023 inserisce le criptovalute e le criptoattività tra gli strumenti finanziari che producono redditi diversi, pertanto occorre applicare un’imposta sostitutiva, ovviamente solo nel caso in cui si genera un capital gain, ovverosia un guadagno in conto capitale identificato dalla differenza, solo nel caso in cui risulti positiva, tra il prezzo di vendita di uno strumento finanziario e il suo prezzo di acquisto. Ai sensi dell’all’art 67 comma 1 del TUIR: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: c)Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;”
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