
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, l’esigibilità dell’IVA coincide, quale regola generale, con il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, con la conseguenza che il diritto dell’erario alla riscossione dell’imposta sorge quando l’operazione è effettuata. Tuttavia, il secondo e il terzo periodo del citato comma 5 introducono alcune specifiche deroghe al principio generale, per le quali l’esigibilità dell’imposta è differita rispetto al momento in cui l’operazione è effettuata. In tali casi, pur essendo l’operazione già effettuata ai fini IVA e pur dovendo essere emessa la relativa fattura, il versamento dell’imposta può essere rinviato a un momento successivo, generalmente coincidente con l’incasso del corrispettivo.
Premessa
La nozione di “esigibilità” dell’imposta è intesa come il diritto dell’erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento e costituisce il riferimento per l’imputazione delle varie operazioni poste in essere dal cedente o prestatore ai rispettivi periodi di liquidazione dell’imposta (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 328/E/1997).
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