
Abstract
La Corte di Cassazione (ord. n. 26027/2026) chiarisce che, in tema di rilevanza fiscale delle fatture negli appalti di servizi, la genuinità del contratto va valutata sulla base della concreta realtà organizzativa e non della mera regolarità formale. In presenza di contestazioni dell’Amministrazione finanziaria su una possibile somministrazione irregolare di manodopera, il giudice deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003: effettiva organizzazione dei mezzi, esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore e assunzione del rischio d’impresa. Elementi quali la buona fede del committente, contratti scritti, regolarità contributiva o certificazioni non offrono un’immunità automatica né sostituiscono la verifica dell’effettiva autonomia operativa e gestionale del fornitore.
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