L’art. 21, c. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972 dispone che le fatture debbano contenere la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Da questo disposto discende che la fattura che riporta indicazione generiche è passibile di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne può contestare la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva.
Riferimenti normativi
La fattura con indicazione generica pone a carico del contribuente l’onere di fornire prove dettagliate sull’’inerenza delle spese. La registrazione contabile non è sufficiente per determinare la deducibilità, è necessaria una descrizione precisa e dettagliata dei beni o dei servizi.
L’Amministrazione finanziaria richiede oltre la fattura richiede documentazioni aggiuntive, in assenza di documenti giustificativi pertanto la deduzione dei costi e le detrazioni IVA sono, dunque a rischio.
La fattura di acquisto, che contiene una descrizione generica, senza indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, non dà diritto alla deduzione dei costi e alla conseguente detrazione dell’IVA. Questo è quanto statuito dalla suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12081, del 6 maggio 2024.
Parere della giurisprudenza
Recentemente anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 331/2/2024, ha negato la deduzione del costo e la detrazione della relativa IVA in presenza di una fattura con indicazione generica delle prestazioni acquistate.
Nel caso di specie, ad avviso dei giudici di secondo grado non era stata provata l’esistenza della spesa dedotta da una società per l’attività di consulenza e assistenza di servizi commerciali gestionali e organizzativi resi da altra impresa, stante la genericità del contenuto della fattura emessa dalla ditta fornitrice.
Non solo, ma anche l’esibizione del contratto prodotto in sede giudiziale dalla società non è stato ritenuto idonea ad integrare il contenuto della fattura, dal momento che recava solo l’incarico di consulenza molteplici prestazioni, oltre che una clausola di chiusura volta a ricomprendere genericamente qualsivoglia servizio utile alla società committente.
Di conseguenza, in assenza di una documentazione di supporto probante con certezza la natura delle prestazioni oggetto della fattura, il contribuente non è legittimato alla detrazione del costo perché non è stata dimostrata l’esistenza della spesa, né a detrarre l’IVA.
Dott.ssa Mariangela Paparusso