L’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina le detrazioni in materia di interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo le percentuali di detrazione, il limite massimo di spesa e la tipologia di intervento agevolabile.
La detrazione per essere fruita deve essere supportata da idonea documentazione comprovante l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa
L’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917) dispone in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici come segue:
“Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […]”.
In base alla disposizione sopra enunciata, pertanto, le detrazioni per i menzionati interventi sono calcolate nella misura del 36% per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000. A tal riguardo, però, è necessario ricordare che l’art.11 comma 1 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha portato le soglie indicate al 50% e ad € 96.000, per quanto riguarda rispettivamente la percentuale di detraibilità ed il limite massimo di spesa agevolabile per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013. L’innalzamento dei limiti è stato quindi prorogato di anno in anno dalla normativa successivamente intervenuta. Più di recente, la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha, a tal riguardo, disposto la proroga dell’agevolazione con le soglie maggiorate fino all’anno di imposta 2024.
La detrazione come sopra calcolata viene suddivisa in dieci quote annuali di pari importo come conseguenza dell’inserimento delle spese sostenute nella “Sezione III A” del “Quadro RP” del modello Redditi Persone Fisiche e del “Quadro E” del Modello 730.
Beneficiari della detrazione
In base a quanto specificato dalla Circolare del 24/02/1998 n. 57 del Ministero delle Finanze al Paragrafo 2:
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