
Si propone una sintesi in materia di congedi parentali, anche alla luce delle ulteriori novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio con decorrenza 1° gennaio 2026.
Premessa
Il D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) definisce il congedo parentale come l’astensione facoltativa della lavoratrice e/o del lavoratore finalizzata alla cura dei figli.
Oltre alla presentazione di apposita domanda telematica all’INPS, il genitore che voglia fruirne è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo i criteri definiti dai contratti collettivi, con un termine non inferiore a 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria).
Una volta ricevuta la richiesta, il datore di lavoro deve prenderne atto: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il congedo parentale si configura come un diritto potestativo, rispetto al quale rileva il solo rispetto del termine di preavviso. La normativa prevede inoltre che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto di assentarsi per congedo parentale siano puniti con una sanzione amministrativa da 516,46 a 2.582,28 euro e che, se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006) o di analoghe certificazioni regionali, impediscano al datore di lavoro di conseguirle.
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TAG congedo parentaleCongedo Parentale 2026Legge di Bilancio 2026

