
L’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 38/2026, a seguito della conversione in legge, abroga le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 138 e 139 della L. n. 199/2025 e sostituisce interamente l’articolo 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che la base imponibile IVA delle permute e delle dazioni di pagamento è costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinata contrattualmente tra le parti. Tale valore, in ogni caso, non può essere inferiore al totale dei costi riferibili alle operazioni effettuate da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui sono rese.
Le nuove disposizioni trovano efficacia in relazione alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, facendo invece salvi gli accordi conclusi in data anteriore all’emanazione della legge di conversione.
Premessa
In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026 (c.d. “decreto fiscale”), ad opera della L. n. 88/2026, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento come in precedenza modificata dall’articolo 1, commi 138 e 139 della L. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
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